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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38736/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento per Irpef 2002, emessa a seguito di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di una licenza taxi. Il contribuente aveva contestato la validità della notifica dell’avviso di accertamento, sostenendo che la firma apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata fosse apocrifa, e aveva promosso querela di falso sia in sede penale sia in sede civile. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione dell’art. 39 del d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse sospeso il processo tributario in pendenza del giudizio di querela di falso, nonostante la rilevanza pregiudiziale dell’accertamento sulla genuinità della sottoscrizione. Con il secondo motivo ha dedotto vizio motivazionale per omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove circa la falsità della firma sull’avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui, in materia di querela di falso, il giudice tributario deve sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della decisione sulla querela, o comunque fino alla definizione del relativo giudizio, poiché si tratta di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione e non valutabile neppure incidenter tantum dal giudice tributario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    tassatività delle ipotesi di sospensione, per pregiudizialità, del processo tributario

    In caso di querela di falso, il giudice tributario deve sospendere il giudizio fino alla definizione del procedimento pregiudiziale, poiché l’accertamento sulla falsità dell’atto è riservato ad altra giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del secondo motivo per vizio motivazionale, poi assorbito.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato incidentalmente per escludere che l’atto depositato dall’intimata potesse qualificarsi come controricorso.

Massime di principio

  • Quando nel giudizio tributario sia proposta querela di falso su un documento decisivo per la pretesa fiscale, il giudice deve sospendere il processo fino alla definizione definitiva del giudizio sulla querela, salvo che esso si sia altrimenti concluso.
  • Il giudice tributario non può valutare incidenter tantum la falsità del documento oggetto di querela di falso, perché l’accertamento è riservato ad altra giurisdizione.
  • Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione per mancata sospensione necessaria del processo, i motivi che investono il merito della prova restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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