Cassazione Penale, Ordinanza n. 23304/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo: (1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di legittimo impedimento formulata dal difensore sulla base di certificazione medica; (2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; (3) violazione di legge in tema di determinazione del termine di prescrizione, assumendo criteri di calcolo incompatibili con la disciplina della recidiva reiterata di cui all'art. 161, comma 2, c.p.; (4) violazione di legge e vizio motivazionale sull'elemento soggettivo del reato, con richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati e, per il secondo motivo, anche inammissibili nella parte in cui miravano a una rivalutazione del merito probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva motivato in modo lineare il rigetto del legittimo impedimento e il ricorrente non si era confrontato con tali argomentazioni. Ha ritenuto il secondo motivo non scrutinabile in cassazione perché volto a ottenere una diversa valutazione delle prove; comunque lo ha giudicato manifestamente infondato poiché la Corte territoriale aveva esaminato le prove dichiarative e la documentazione contabile, dando conto in modo logico della responsabilità per ricettazione. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato per contrasto con i criteri di computo della prescrizione di cui all'art. 161, comma 2, c.p. in presenza di recidiva reiterata. Il quarto motivo è stato anch'esso manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza d'appello aveva correttamente spiegato la sussistenza del dolo. All'esito, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di ricettazione oggetto del giudizio di responsabilità confermato in appello; la Corte di cassazione non rivaluta il merito probatorio se la motivazione di merito è logica e completa.
Richiamato per il calcolo del termine di prescrizione in presenza di recidiva reiterata; la ricostruzione difensiva è stata ritenuta incompatibile con il dato normativo.
Invocato dalla difesa in chiave di riqualificazione del fatto, ma non accolto; la Corte non ha ravvisato presupposti per la diversa qualificazione prospettata.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio; la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logicamente coerente e il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione.
- La doglianza sulla prescrizione deve misurarsi con i criteri legali di computo applicabili al caso concreto; in presenza di recidiva reiterata, il termine va determinato secondo l'art. 161, comma 2, c.p.
- La riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie penale richiede che emergano realmente gli elementi costitutivi della fattispecie alternativa; non è sufficiente una mera prospettazione difensiva sganciata dalla motivazione di merito.
- Quando il giudice di merito ha indicato le prove valorizzate e le ragioni del proprio convincimento sulla sussistenza del dolo, la censura che contesti l'elemento soggettivo è infondata se si limita a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
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