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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33724/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per due episodi di estorsione e uno di rapina ai danni di Rudi Naldini. La difesa ha proposto quattro motivi, tutti incentrati sull'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: (1) nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione della prova; (2) censura specifica sull'aggravante del fatto commesso con arma impropria; (3) inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 62 n.4 c.p. (negata la circostanza attenuante comune); (4) inosservanza in relazione all'art. 62-bis c.p. (negata la circostanza attenuante generica). Parte delle doglianze è stata formulata come letture alternative del fatto o introdotta per la prima volta in Cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, ripetitivi, in parte generici e in parte non consentiti (nuova questione in Cassazione). La Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme" (congruenza tra primo e secondo grado) e il divieto per la Cassazione di riesaminare il merito o proporre letture alternative degli elementi probatori. La negazione delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4 e art. 62-bis) è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla Corte di merito. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; al ricorrente sono state imposte le spese del procedimento e condannato, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, oltre alla conferma delle statuizioni penali di merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita l'accesso della Cassazione alle censure sulla motivazione ai vizi tassativi (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Non consente di riesaminare il merito né di proporre letture alternative della prova.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Imposta limiti formali ai motivi di cassazione, contribuendo a escludere doglianze generiche o alternative che mascherino una critica di merito.

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Parte della disciplina che vieta la deduzione in Cassazione di questioni non prospettate in grado d'appello, per preservare la catena devolutiva.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante comune: la Corte di merito ha ritenuto che le conseguenze dannose per la libertà e l'integrità della vittima fossero tali da escludere l'applicazione dell'attenuante.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha ritenuto assente una giustificazione rilevante, non riscontrando resipiscenza né contributo alle indagini, motivazione ritenuta non manifestamente illogica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui con l'aggiunta dell'ammenda alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito: le critiche che si riducono a proposte alternative di ricostruzione fattuale sono inammissibili.
  • Solo vizi specifici della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. consentono l'accesso alla cognizione di legittimità; occorre argomentare concretamente tale vizio.
  • Questioni nuove (nuvum) introdotte per la prima volta in Cassazione sono inammissibili salvo che siano rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre in appello.
  • La concessione o meno delle circostanze attenuanti è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Il ricorso in Cassazione mal formulato o che ripropone il merito può comportare condanna alle spese e, se vi sono profili di colpa, ammenda a favore della cassa delle ammende.

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