Cassazione Penale, Sentenza n. 33724/2025 del 14/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per due episodi di estorsione e uno di rapina ai danni di Rudi Naldini. La difesa ha proposto quattro motivi, tutti incentrati sull'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: (1) nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione della prova; (2) censura specifica sull'aggravante del fatto commesso con arma impropria; (3) inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 62 n.4 c.p. (negata la circostanza attenuante comune); (4) inosservanza in relazione all'art. 62-bis c.p. (negata la circostanza attenuante generica). Parte delle doglianze è stata formulata come letture alternative del fatto o introdotta per la prima volta in Cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, ripetitivi, in parte generici e in parte non consentiti (nuova questione in Cassazione). La Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme" (congruenza tra primo e secondo grado) e il divieto per la Cassazione di riesaminare il merito o proporre letture alternative degli elementi probatori. La negazione delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4 e art. 62-bis) è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla Corte di merito. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; al ricorrente sono state imposte le spese del procedimento e condannato, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, oltre alla conferma delle statuizioni penali di merito.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita l'accesso della Cassazione alle censure sulla motivazione ai vizi tassativi (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Non consente di riesaminare il merito né di proporre letture alternative della prova.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Imposta limiti formali ai motivi di cassazione, contribuendo a escludere doglianze generiche o alternative che mascherino una critica di merito.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Parte della disciplina che vieta la deduzione in Cassazione di questioni non prospettate in grado d'appello, per preservare la catena devolutiva.
Circostanza attenuante comune: la Corte di merito ha ritenuto che le conseguenze dannose per la libertà e l'integrità della vittima fossero tali da escludere l'applicazione dell'attenuante.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha ritenuto assente una giustificazione rilevante, non riscontrando resipiscenza né contributo alle indagini, motivazione ritenuta non manifestamente illogica.
Prevede la condanna del ricorrente alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui con l'aggiunta dell'ammenda alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito: le critiche che si riducono a proposte alternative di ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- Solo vizi specifici della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. consentono l'accesso alla cognizione di legittimità; occorre argomentare concretamente tale vizio.
- Questioni nuove (nuvum) introdotte per la prima volta in Cassazione sono inammissibili salvo che siano rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre in appello.
- La concessione o meno delle circostanze attenuanti è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
- Il ricorso in Cassazione mal formulato o che ripropone il merito può comportare condanna alle spese e, se vi sono profili di colpa, ammenda a favore della cassa delle ammende.
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