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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2449/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato le condanne per vari episodi di bancarotta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale a danno della D.G.M. Deutsche Gruppe Massivbau s.r.l., aggravati dalla recidiva reiterata infraquinquennale e dalla contestazione di più fatti di bancarotta (art. 219 r.d. 267/1942). Mosca ha dedotto che la recidiva era illegittimamente applicata, sostenendo che i suoi precedenti erano depenalizzati o non utilizzabili e che, in assenza di recidiva, i reati sarebbero estinti per prescrizione. De Martino ha censurato in massima parte la valutazione delle prove e la motivazione di merito (omesse acquisizioni documentali, errata qualificazione delle operazioni societarie, assenza di prova del ruolo di amministratore di fatto), nonché l'applicazione errata degli aumenti di pena: ha sostenuto che il Tribunale aveva operato un aumento per pluralità di reati ai sensi dell'art. 219 r.d. 267/1942 e non per la recidiva, e che la Corte d'appello ha interpretato e applicato erroneamente la recidiva, con effetti sulla prescrizione e sulle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato inammissibile il ricorso della Mosca Cassella (Mosca Catella), respingendo la sua censura sulla recidiva per carenza di devoluzione dell'argomento in sede d'appello; ha condannato la Mosca al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità. 2) Dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso di De Martino (censure di merito e rivalutazione della prova) per essere in sostanza una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio non consentita in Cassazione; 3) accolto il secondo motivo di De Martino: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello aveva erroneamente affermato che il Tribunale avesse applicato la recidiva nei confronti del De Martino. Dalla lettura della motivazione del Tribunale emergeva, invece, che l'aumento della pena era riferibile alla contestata aggravante connessa alla pluralità dei fatti (art. 219) e non alla recidiva; la Corte d'appello, omettendo di valutare correttamente e imputando la recidiva al De Martino, ha operato una reformatio in peius. Per effetto dell'esclusione della recidiva, i reati a carico di De Martino si sono estinti per prescrizione (termine spirato il 6/3/2024, considerata la sospensione). La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di De Martino per estinzione dei reati; ha dichiarato inammissibile il ricorso della Mosca e ha disposto le conseguenti condanne alle spese.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina della recidiva: la Corte richiama i criteri per l'applicazione dell'aumento di pena dovuto alla recidiva e la necessità che la questione sia devoluta in appello per poter essere censurata in Cassazione

  • art. 157 cod. pen.

    Riferimento alla determinazione della prescrizione in relazione agli aumenti di pena; utilizzato per valutare se, con l'aumento applicato, fosse decorso il termine di prescrizione

  • r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 219

    Norma che disciplina la pluralità di fatti di bancarotta e l'aumento di pena per i plurimi fatti; la Corte distingue l'aumento previsto da questa norma dall'aumento per recidiva

  • d.l. 463/1983 (art. 5) e d.lgs. 8/2016

    Richiamate dalla difesa della Mosca per sostenere che precedenti penali erano depenalizzati (violazioni per omesso versamento di contributi) e quindi non utilizzabili ai fini della recidiva

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle censure processuali: riguarda i motivi di impugnazione in appello e i limiti delle questioni devolute

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    Riferimento ai limiti della cognizione del giudice di legittimità e all'onere di indicare le violazioni rilevanti

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e la funzione rieducativa, richiamati nella motivazione sulla dosimetria

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle recidive e loro influenza sulla determinazione della pena; inserita tra le norme discusse in relazione all'aumento per recidiva

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria); applicata alla Mosca

  • art. 507 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa del De Martino in relazione all'acquisizione di prove e all'escussione di testimoni, ma non ritenuto decisivo in Cassazione

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito sollevare questioni nuove che non siano state previamente devolute al giudice d'appello: problemi relativi alla qualificazione giuridica di precedenti (es. recidiva) devono essere contestati già in appello, altrimenti la censura risulta inammissibile.
  • Le censure che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili in Cassazione salvo che emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e di palese evidenza nella motivazione di merito.
  • L'aumento della pena operato dal giudice di primo grado non può automaticamente essere interpretato come applicazione della recidiva: occorre leggere la motivazione e verificare a quale aggravante o meccanismo (es. pluralità di fatti ex art. 219 r.d. 267/1942) il giudice abbia effettivamente fatto riferimento.
  • L'applicazione indebita della recidiva può avere rilevanti conseguenze procedurali e sostanziali, incluso il computo della prescrizione; l'errata qualificazione dell'aumento di pena può giustificare l'annullamento e l'estinzione per prescrizione se il termine è già decorso.
  • È vietata la reformatio in peius: il giudice d'appello e la Corte devono rispettare i limiti di modificazione peggiorativa non consentita dall'iter processuale; l'omessa o errata risposta a motivi specifici sull'aumento di pena o sulla recidiva può configurare vizio rilevante.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per carenze procedurali (es. questioni non devolute), la parte può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie in relazione all'attività processuale determinata dall'inammissibilità.

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