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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31677/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente, la quale chiedeva l'esclusione dall'applicazione della TARI per le annualità 2015-2016 riguardo ad aree adibite a deposito e vendita dove, a suo dire, si producevano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali costituiti da imballaggi secondari e terziari. Il Comune deduceva la possibilità di assimilare tali rifiuti a rifiuti urbani tramite regolamento comunale, contestava l'insufficienza della dichiarazione/variazione prodotta dalla contribuente e sosteneva che, anche in caso di esclusione della parte variabile, la parte fissa della tariffa restava comunque dovuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso del Comune, confermando che gli imballaggi terziari (e i secondari in assenza di raccolta differenziata) non sono assoggettabili al regime di privativa comunale e che la contribuente aveva fornito prova sufficiente (denuncia integrata, documentazione contabile e perizia) della produzione prevalente e continuativa di rifiuti speciali e del loro smaltimento a spese proprie. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo nella parte in cui la CTR non aveva valutato correttamente l'obbligo di pagamento della quota fissa della TARI, dovuta in ragione del possesso/detenzione dei locali indipendentemente dalla concreta produzione di rifiuti urbani; ha perciò cassato la sentenza impugnata limitatamente alla debenza della quota fissa per le annualità dedotte e ha rinviato alla CTR d'Abruzzo in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • Legge 11 dicembre 2013, n. 147 (art. 1 commi 641, 642, 649, 659, 682, 684, 685)

    Comma 641: il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Comma 649: non si tiene conto della parte di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che i produttori ne dimostrino l'avvenuto trattamento; comma 684: obbligo di presentare la dichiarazione IUC; comma 685: oneri relativi alla denuncia/variazione

    La Corte interpreta questi commi nel senso che l'esenzione o riduzione della parte variabile della TARI opera quando sia provata la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e il loro trattamento a spese del produttore; l'onere della prova grava sul contribuente. La quota fissa resta invece dovuta per il mero possesso/detenzione delle superfici.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 218 e artt. del Titolo 2: artt. 221, 224, 226, art. 195 comma 2 lett. e, art. 183)

    Art. 218: definizioni di imballaggio, imballaggio primario, secondario, terziario; art. 183: definizione generale di rifiuto

    Il decreto recepisce la normativa europea sulla definizione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio; gli imballaggi terziari non rientrano nel circuito di raccolta urbana e quindi non possono essere assimilati ai rifiuti urbani dal Comune. Le norme del Titolo 2 confermano il regime speciale per imballaggi e rifiuti da imballaggio.

  • Direttiva 94/62/CE (come modificata dalla Direttiva 2004/12/CE)

    La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato e a tutti i rifiuti di imballaggio; definizioni di imballaggio primario, secondario, terziario

    Fornisce la base interpretativa europea delle definizioni di imballaggio e dei criteri per la loro gestione, confermando la specialità del regime degli imballaggi rispetto ai rifiuti urbani.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (richiamato; art. 21 del decreto Ronchi, norme poi riprese)

    Storico riferimento normativo che aveva attribuito ai Comuni potestà regolamentare di assimilazione, ma la disciplina specifica sugli imballaggi ha limitato la possibilità di assimilazione ex lege; le norme successive hanno mantenuto il principio che la gestione degli imballaggi è regolata in modo speciale.

  • D.P.R. 158/1999 (art. 3 citato)

    Richiamato nella doglianza ma utilizzato solo come riferimento normativo; non ha mutato il principio che la quota fissa è dovuta per il possesso/detenzione delle superfici.

  • Giurisprudenza della Cassazione (numerose pronunce richiamate: es. Cass. nn. 8205, 8222/2022; 10010/2019; 703/2019; 4960/2018; 4793/2016; 14038/2019 etc.)

    Consolidato indirizzo secondo cui gli imballaggi terziari (e i secondari in assenza di raccolta differenziata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, che l'onere probatorio della riduzione/esenzione grava sul contribuente, e che la TARI è composta da una parte variabile (esente se provata produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e loro autosmaltimento) e da una parte fissa sempre dovuta per il possesso/detenzione.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari (e i secondari quando non è attivata la raccolta differenziata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani dal Comune: il regime di smaltimento è speciale e l'eventuale regolamento comunale che preveda assimilazione va disapplicato in parte qua.
  • La riduzione o esclusione della parte variabile della TARI richiede la prova, a carico del contribuente, che sui locali si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e che il loro trattamento/avvio al recupero avviene a spese del produttore tramite operatori autorizzati (fatture, documentazione di smaltimento, perizia tecnica).
  • La dichiarazione originaria o la variazione presentata al Comune è necessaria ma può essere integrata e la prova della destinazione e dello smaltimento può essere fornita anche in sede giudiziale; tuttavia il contribuente resta gravato dell'onere probatorio.
  • Anche quando si dimostra l'esclusione della parte variabile della TARI, la parte fissa della tariffa rimane dovuta per intero se sussiste il possesso o la detenzione dei locali, essendo finalizzata a coprire i costi fissi del servizio resi potenzialmente usufruibili dalla collettività.
  • In caso di produzione promiscua (rifiuti urbani e speciali), se non è possibile una netta delimitazione, deve applicarsi il regolamento comunale che prevede percentuali di riduzione per produzione mista; la quantificazione richiede valutazione di fatto e prova tecnica.
  • I regolamenti comunali che eccedono o contrastano la disciplina statale/ comunitaria sugli imballaggi debbono essere disapplicati dal giudice tributario; il contribuente può quindi ottenere l'esenzione o riduzione anche contro deliberazioni locali illegittime.
  • Nelle controversie tributarie la valutazione delle prove tecniche e documentali (perizie, fatture, planimetrie) rientra nel giudizio di merito e, salvo vizi paralizzanti, è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o violazioni di legge formali.

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