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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13440/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Cinque docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2013 hanno convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello ha riformato la decisione accogliendo l'appello dell'amministrazione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: (1) la violazione delle norme processuali sull'appello, assumendo l'inammissibilità del gravame per difetto dei requisiti di specificità; (2) la violazione dell'art. 19 del CCNL scuola, sostenendo che, essendo i contratti cessati il 30 giugno 2013, il diritto alla monetizzazione delle ferie maturava alla cessazione del rapporto e doveva essere valutato alla luce della disciplina allora applicabile; (3) la violazione dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, come modificato dalla legge n. 228/2012, sostenendo che tale disciplina non precludeva il pagamento delle ferie non godute in presenza di contratti a termine scaduti prima del 31 agosto 2013 e che la corte territoriale aveva erroneamente negato il diritto all'indennità. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo, rilevando che per il personale docente a termine la disciplina contrattuale e quella legislativa devono essere lette in modo conforme al diritto dell'Unione e che il lavoratore non perde automaticamente il diritto all'indennità per il solo mancato formale esercizio delle ferie, occorrendo che il datore di lavoro provi di averlo previamente invitato a fruirne e di averlo informato della perdita del diritto in caso di mancato godimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese. Ha inoltre enunciato il principio di diritto secondo cui il docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a fruirne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla relativa indennità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per censurare l'asserita erronea declaratoria di ammissibilità dell'appello

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere specifica individuazione delle questioni e delle doglianze, con parte argomentativa che confuti la sentenza impugnata, senza formule sacramentali o progetto alternativo

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle preclusioni in appello

  • art. 434 c.p.c.

    come l'art. 342 c.p.c., l'impugnazione deve essere specifica e argomentata

  • art. 19 CCNL scuola

    per i docenti a tempo determinato prevede che le ferie non godute siano liquidate alla cessazione del rapporto e che la fruizione nelle sospensioni delle lezioni non sia obbligatoria

  • art. 13 CCNL scuola 2006/2009

    disciplina le ferie del personale docente, distinguendo tra personale a tempo indeterminato e le regole di fruizione nei periodi di sospensione delle attività didattiche

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012

    prevede il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego, ma va interpretato in modo conforme al diritto UE e presuppone l'imputabilità al lavoratore del mancato godimento

  • art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012

    esclude l'applicazione del divieto di monetizzazione al personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni/attività didattiche, nei limiti ivi indicati

  • art. 1, comma 54, L. n. 228 del 2012

    introduce una disciplina speciale delle ferie per il personale docente, estesa anche ai dipendenti a termine

  • art. 1, comma 56, L. n. 228 del 2012

    stabilisce la non derogabilità della nuova disciplina e la disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti dal 1° settembre 2013

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    osta alla perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva senza previa verifica che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare il diritto alle ferie

  • art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato in combinazione con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE a tutela del diritto alle ferie retribuite

  • art. 36 Cost.

    richiamato nella giurisprudenza costituzionale evocata in sentenza a tutela del diritto alle ferie

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo di interpretazione conforme al diritto dell'Unione

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di costituzionalità esaminata dalla Corte costituzionale

  • art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE

    impone che il lavoratore non perda automaticamente il diritto alle ferie e alla relativa indennità senza adeguata informazione e messa in condizione di fruirne

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente, le ferie non godute devono essere monetizzate alla cessazione del rapporto quando il lavoratore non sia stato posto dal datore di lavoro in condizione effettiva di fruirne durante il periodo utile.
  • Il divieto di corresponsione di trattamenti sostitutivi delle ferie non godute non opera in modo automatico e assoluto: richiede che il mancato godimento sia imputabile al lavoratore e che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato in modo effettivo e trasparente a fruire delle ferie, avvertendolo della perdita del diritto in caso di inerzia.
  • Le disposizioni interne in materia di ferie del personale scolastico devono essere interpretate in modo conforme all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e all'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vietano la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità.
  • Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dell'impugnazione è soddisfatto quando l'appellante individua chiaramente i capi della sentenza contestati e le ragioni di diritto e di fatto della critica, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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