Cassazione Civile, Ordinanza n. 15473/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore della parte opposta. L'opponente propose opposizione, ma la notifica dell'atto di opposizione, spedita presso il domicilio eletto del difensore della controparte in sede monitoria, fu restituita dall'agente postale con attestazione di irreperibilità del destinatario. Il Tribunale dichiarò inammissibile l'opposizione perché la notifica non si era perfezionata nel termine di legge e l'opponente non aveva svolto alcuna ulteriore attività per riattivare la notificazione o chiedere un termine al giudice. La Corte d'appello confermò, qualificando il tentativo come notifica inesistente e rilevando l'inerzia dell'opponente. In cassazione la ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 141, 164, 638 e 645 c.p.c., sostenendo che la notifica non potesse dirsi inesistente ma al più nulla, perché eseguita presso il domicilio eletto, e che l'eventuale vizio fosse comunque sanato dalla costituzione dell'opposta ex art. 156 c.p.c.; aggiunse che doveva applicarsi la scissione degli effetti della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, quando la notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo resta allo stadio di mero tentativo perché il destinatario non viene rinvenuto nel luogo indicato e l'atto ritorna al mittente, non si verifica alcun perfezionamento della notificazione, neppure in forma nulla, ma una notificazione non compiuta. In tale situazione l'esercizio del potere di opposizione non può considerarsi avvenuto e il relativo termine resta consumato, salvo il tempestivo e immediato rinnovo del procedimento notificatorio entro il limite della metà del termine previsto per l'opposizione, secondo i principi delle Sezioni Unite. La ricorrente, invece, era rimasta inerte, attendendo l'udienza senza riattivare la notifica; perciò la soluzione dei giudici di merito è stata confermata. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione presso il domicilio eletto
evocato dalla ricorrente per sostenere la sanatoria del vizio notificatorio per effetto della costituzione della controparte; la Corte esclude però che la sanatoria operi quando la notificazione non si è mai perfezionata
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla nullità della citazione/notificazione
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
richiamato nel motivo di ricorso quale norma che disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo e il relativo termine/notificazione
richiamato dalla Corte per evidenziare che, se ricorrono i presupposti, resta salva l'eventuale impugnazione incidentale tardiva
richiamato nel ragionamento sulle notificazioni nulle e sulla rinnovazione disposta dal giudice
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per individuare il limite temporale entro cui va riattivata con immediatezza la notificazione non andata a buon fine
art. 14916/2016 Sezioni Unite
non è una norma ma un precedente richiamato per il principio secondo cui i vizi del luogo di notificazione del ricorso per cassazione ricadono nella nullità se l'atto si è comunque perfezionato
Cass. S.U. n. 14594/2016
richiamata per il principio della tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio non andato a buon fine per cause non imputabili al notificante
Cass. S.U. n. 3818/2009
richiamata per i casi di caso fortuito o forza maggiore che consentono la riattivazione della notificazione
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto introduttivo o di impugnazione/opposizione resta al mero stadio di tentativo e l'atto torna al mittente perché il destinatario non è reperibile, la notificazione non si perfeziona e il potere processuale di impugnare o opporsi non può dirsi validamente esercitato.
- La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione presuppone comunque un qualche perfezionamento del procedimento notificatorio secondo il modello legale; se manca del tutto la fase di consegna o un esito positivo previsto dall'ordinamento, non vi è nullità sanabile ma mancata notificazione.
- La costituzione della parte intimata non sana ex tunc una notificazione che non si sia mai perfezionata, perché la sanatoria opera solo su un atto esistente ma viziato, non su un mero tentativo di notificazione.
- Chi apprende l'esito negativo di una notificazione non andata a buon fine per ragioni non imputabili deve riattivare immediatamente il procedimento notificatorio, entro un termine ragionevole parametrato alla metà del termine di impugnazione/opposizione, senza attendere l'iniziativa del giudice.
- Il principio di scissione degli effetti della notificazione tutela il notificante solo se il procedimento notificatorio ha comunque raggiunto una fase perfezionativa; non opera quando l'atto non è mai giunto a un esito legale di notificazione.
- In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'inerzia dell'opponente dopo il mancato perfezionamento della notifica determina la consumazione del termine per proporre l'opposizione, salvo gli eventuali rimedi speciali previsti dall'ordinamento.
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