Cassazione Penale, Ordinanza n. 36235/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 27/10/2023. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudizio di merito riguardava una condanna per fatti di spaccio di sostanze stupefacenti. I motivi di ricorso erano due: (1) doglianza sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta dalla Corte aspecifica e sostanzialmente reiterativa delle censure già svolte in appello, che avevano ricevuto risposta congrua e immune da vizi logici, poiché la valutazione della Corte territoriale si era incentrata sulla gravità del fatto e non sulla reiterazione delle condotte di spaccio; (2) doglianza sul diniego delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., ritenuta generica perché non confrontata con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva illustrato il trattamento sanzionatorio e le ragioni del mancato accesso alla pena sostitutiva, valorizzando il pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti. La Corte di cassazione ha rilevato che tali valutazioni di merito non presentavano evidenti vizi logici e non potevano essere autonomamente rivalutate in sede di legittimità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il motivo di ricorso è aspecifico e meramente reiterativo di censure già disattese con motivazione congrua; nel caso di specie la valutazione di merito sulla gravità del fatto e sulla reiterazione delle condotte non è stata scalfita da censure pertinenti.
Le pene sostitutive possono essere negate con motivazione che valuti negativamente le prospettive di emendabilità del condannato, anche sulla base del pericolo di recidiva desunto da precedenti specifici e dalle modalità del fatto; tale apprezzamento di merito non è sindacabile in cassazione se immune da evidenti vizi logici.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una critica puntuale alla valutazione di merito: non è sufficiente contestare in astratto la gravità del fatto se la decisione si fonda su elementi ulteriori e coerenti, come la reiterazione della condotta.
- Il diniego delle pene sostitutive può essere sorretto da un giudizio negativo sulle prospettive di emenda del condannato e sul rischio di recidiva; tale giudizio, se logicamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità come se fosse una nuova valutazione del fatto.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione autonoma del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e priva di evidenti illogicità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36086/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36087/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36088/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36089/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36091/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36093/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →