Cassazione Penale, Sentenza n. 6270/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza del 27/10/2016. Di Bono deduceva che al momento della sentenza di primo grado (27/10/2016) non aveva precedenti e che la condanna sopravvenuta (sentenza del 21/12/2018, irrevocabile il 24/03/2019) era già definitiva prima della definitività della sentenza a lui favorevole in appello (19/09/2019), che nondimeno non aveva revocato la sospensione; quindi, secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione non poteva intervenire per revocare il beneficio visto che la questione era conosciuta/formata al giudice della cognizione.
La decisione
La Corte annulla l'ordinanza del Tribunale di Trapani e rinvia al medesimo Tribunale per nuovo giudizio. La Corte rileva che, alla luce delle norme vigenti (in particolare l'art. 674, comma 1-bis c.p.p. e le modifiche all'art. 168 c.p.), il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale se rileva una causa ostativa non valutata dal giudice della cognizione; tuttavia nel caso concreto il giudice dell'esecuzione non ha verificato se il giudice della cognizione avesse esaminato o deciso, espressamente o implicitamente, la questione della causa ostativa. Tale omissione intacca la legittimità del provvedimento impugnato e impone l'annullamento con rinvio per il necessario accertamento e un nuovo provvedimento.
Norme richiamate
«La sospensione condizionale della pena non può essere concessa... a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto...»
Norma che individua cause ostative alla concessione del beneficio: la sospensione non può essere accordata a chi ha già riportato una condanna detentiva per delitto; la sua violazione può essere motivo di revoca se la causa ostativa è rilevabile in fase esecutiva.
citato il terzo comma e il quarto comma nelle valutazioni
Disciplina la revoca della sospensione: il terzo comma prevede la revoca quando il beneficio è stato concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma; il quarto comma riguarda limiti e ripetibilità della sospensione (es. non può essere concessa più di una o due volte e i limiti di cumulabilità con pene anteriori).
Stabilisce i limiti di cumulabilità delle pene ai fini dell'accesso al beneficio (soglie massime oltre le quali la sospensione non è consentita); dichiarata superata nella fattispecie dalla cumulazione delle due condanne.
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
«Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale»
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione quando rileva l'esistenza di cause ostative previste dall'art.168 terzo comma; consente dunque la revoca "in executivis" per violazioni non valutate in sede di cognizione.
Modificò l'art.168 c.p. e introdusse l'art.674, comma 1-bis c.p.p., ampliando il potere del giudice dell'esecuzione di intervenire e revocare la sospensione condizionale quando emergono cause ostative non valutate dal giudice della cognizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare "in executivis" la sospensione condizionale quando rileva una causa ostativa non valutata dal giudice della cognizione; tale potere è legittimo salvo che la questione della causa ostativa sia già stata esaminata e decisa, anche implicitamente, dal giudice della cognizione.
- Se il giudice di merito (primo grado o appello) ha valutato o implicitamente deciso sulla esistenza della causa ostativa, il giudice dell'esecuzione è inibito a revocare la sospensione per evitare una duplicazione del giudizio e il lecito formarsi del giudicato.
- La sopravvenienza di una condanna irrevocabile in un intervallo temporale tra gradi di giudizio può legittimare la revoca in sede esecutiva solo se quella circostanza non è stata oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione; quindi è fondamentale accertare se la cognizione abbia conosciuto e deciso la questione.
- In difesa, è cruciale sollevare e documentare la questione in sede d'appello (o far richiedere al PM l'iniziativa) affinché il giudice della cognizione la valuti: se il giudice d'appello si pronuncia, si forma il giudicato e limita l'intervento esecutivo.
- In caso di provvedimento esecutivo di revoca, il rimedio possibile è la cassazione per vizio procedurale o per omesso accertamento circa l'esame del giudice della cognizione; la Corte può annullare e rinviare per un nuovo accertamento quando il giudice dell'esecuzione non ha verificato se il tema fosse già stato deciso.
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