Cassazione Penale, Ordinanza n. 35543/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva. La difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento all'art. 133 c.p., contestando in particolare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti. La doglianza mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del bilanciamento tra circostanze e della dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartenga alla discrezionalità del giudice di merito e non sia sindacabile in cassazione se non nei casi di mero arbitrio o motivazione manifestamente illogica. Nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata congrua e non illogica, poiché aveva valorizzato: la quasi completa consumazione dell'azione predatoria, la significativa intensità del dolo e la predisposizione dei mezzi, nonché i precedenti dell'imputato per fatti analoghi. Conseguentemente, il ricorso è stato qualificato come richiesta di rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come norma che qualifica il delitto contestato come tentato
richiamato come norma-base del furto
richiamato per le aggravanti del furto contestate
richiamato quale parametro per la valutazione della gravità del fatto e della dosimetria della pena
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
indicato come motivo di ricorso per vizio di motivazione
richiamato per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
non citato nel testo fornito
base normativa del reato contestato
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- Per superare il vaglio di legittimità, la motivazione sul bilanciamento deve dare conto in modo sufficiente degli elementi valorizzati ai fini della scelta tra equivalenza, prevalenza o soccombenza delle circostanze.
- Una doglianza che sollecita una nuova valutazione degli elementi di fatto e della dosimetria della pena si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito e non è proponibile come vizio di motivazione in cassazione.
- La gravità del fatto ai fini del trattamento sanzionatorio può essere desunta da elementi quali l'avvenuta quasi completa realizzazione dell'azione criminosa, l'intensità del dolo, la predisposizione dei mezzi e la reiterazione di condotte analoghe.
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