Cassazione Penale, Ordinanza n. 33344/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato in concorso, relativo all'impossessamento di circa 1.500 giunti metallici del valore di circa 6.000 euro. In cassazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., manifesta illogicità della motivazione per la mancata derubricazione del fatto nella forma tentata del delitto di furto, sostenendo che non vi fosse stato consumato impossessamento. Ha inoltre lamentato vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla qualificazione del fatto, ha affermato che il furto è consumato quando l'agente ottiene anche solo per breve tempo la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva: nel caso concreto l'imputato aveva già caricato i beni sul furgone, acquisendo una signoria di fatto sui medesimi, e l'intervento della polizia era sopraggiunto dopo l'impossessamento, quando era già in fuga. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua, poiché il giudizio di comparazione rientra nella discrezionalità del merito e la prevalenza delle attenuanti era stata esclusa valorizzando la perseveranza nell'illecito e un precedente specifico per furto in abitazione del 2022. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato in sentenza di merito
norma incriminatrice del furto, ritenuto consumato e non tentato
aggravante del furto contestata e mantenuta
aggravante comune richiamata nella contestazione
dedotto quale vizio di motivazione in cassazione
richiamato per il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti
base per la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il delitto di furto si considera consumato quando l'agente consegua, anche per un tempo breve, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto; non è necessario un prolungato dominio materiale sulla refurtiva.
- La distinzione tra furto tentato e consumato non dipende dal solo successivo intervento della polizia, se questo interviene dopo che l'agente ha già acquisito la signoria di fatto sul bene.
- La giurisprudenza sul furto in supermercato con monitoraggio continuo non si applica automaticamente a fattispecie diverse, nelle quali l'impossessamento sia già completato prima dell'intervento degli operanti.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria e non illogica.
- La mancata prevalenza delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivata valorizzando precedenti specifici e elementi sintomatici di perseveranza criminosa, specie nei reati contro il patrimonio.
- In caso di ricorso manifestamente infondato dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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