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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17454/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'iscrizione di ipoteca su immobili di sua proprietà, deducendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo tardiva e quindi inutilizzabile la documentazione prodotta dall'agente della riscossione oltre il termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non provata la notifica delle cartelle. La decisione era stata confermata in appello, con affermazione dell'inammissibilità in secondo grado della documentazione tardivamente prodotta in primo grado, considerata non nuova. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'omesso esame di documentazione decisiva, sostenendo che nel processo tributario è consentita la produzione in appello di documenti anche preesistenti al primo grado. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione. Ha affermato che nel processo tributario la produzione documentale in appello è consentita dall'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 anche se i documenti erano già esistenti prima del giudizio di primo grado e anche se la parte era rimasta contumace in primo grado; la tardiva produzione in primo grado non impedisce la successiva valutazione in appello, rilevando semmai sul piano delle spese. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché esamini la documentazione prodotta e decida nel merito sui motivi dell'originaria impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario le parti possono produrre in appello prove documentali anche preesistenti al giudizio di primo grado; la preclusione propria del processo civile ex art. 345 c.p.c. non si applica.

  • art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale termine per la produzione documentale in primo grado, ma la sua violazione non preclude la valutazione del documento in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Il requisito di non imputabilità della mancata produzione in primo grado appartiene al processo civile, ma non al processo tributario disciplinato dall'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio di appello tributario è applicabile, tramite il rinvio dell'art. 61, la facoltà di integrare i motivi di ricorso in conseguenza della nuova documentazione prodotta.

  • art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Opera il rinvio che consente di applicare in appello l'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

  • art. 140-bis disp.att.cod.proc.civ.

    Richiamato solo per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario la produzione di documenti in appello è ammissibile anche se i documenti sono preesistenti al primo grado e anche se la parte li ha prodotti tardivamente o è rimasta contumace in primo grado.
  • La tardiva produzione documentale in primo grado non determina, di regola, l'inutilizzabilità del documento nel giudizio di appello; può avere riflessi soltanto sulla regolazione delle spese processuali.
  • La disciplina speciale del processo tributario deroga alla preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., perché l'art. 58, comma 2, consente una più ampia acquisizione documentale in appello.
  • La controparte non subisce una compressione del diritto di difesa, potendo integrare i motivi di impugnazione in appello quando la produzione documentale nuova lo renda necessario, secondo il rinvio interno previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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