Cassazione Penale, Sentenza n. 2843/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile una loro istanza qualificata come richiesta di revocazione della confisca di prevenzione relativa a un immobile a Villa Cortese, disposto nei confronti del padre Besim Aliu. Hanno dedotto che non era stata valutata la prova documentale (attestazione bancaria di una banca di Tirana e corrispondenza con il Consolato) che dimostrerebbe la provenienza lecita della provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile e la sua risalenza ad anni anteriori all'insorgere della pericolosità sociale del proposto; hanno inoltre contestato la riclassificazione dell'istanza come revocazione e hanno chiesto che fosse considerato un incidente di esecuzione fondato su elemento decisivo mai valutato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che l'istanza era correttamente qualificata come domanda di revocazione della confisca e ha ritenuto assorbenti i rilievi della Corte territoriale: mancata allegazione della procura speciale a favore del difensore, assenza dei presupposti per la revocazione (non essendovi prove nuove o altre ipotesi previste dall'art. 28 d.lgs. n. 159/2011) e tardività dell'istanza (oltre sei mesi dalla scoperta della prova, acquisita il 19/08/2017). Ha inoltre rilevato la precedenza di valutazioni già compiute in precedenti procedimenti. Condanna i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 28)
art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011
L'art. 28 delimita i presupposti per la revocazione della confisca di prevenzione: la revocazione richiede l'emergere di elementi nuovi o fattispecie espressamente previste dalla norma; non possono essere riaperte questioni gia' esaminate se non vi sono prove sopravvenute rilevanti.
codice di procedura penale (art. 611 c.p.p.)
Il procedimento di cui all'art. 611 c.p.p. prevede una trattazione in sede di legittimità con modalità semplificate: per i ricorsi trattati ai sensi di tale disposizione non è prevista la facoltà della trattazione orale richiesta dalle parti.
Corte di cassazione, Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)
Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474
Precedente interpretazione che conferma la qualificazione come revocazione della domanda volta a dimostrare il difetto originario della legittima provenienza della provvista in caso di confisca disposta ai sensi del d.lgs. 159/2011.
Corte di cassazione, sentenza n. 14248 del 7/2/2023
sentenza n. 14248 del 7/2/2023
Decisione precedente che aveva già dichiarato inammissibili ricorsi analoghi proposti dagli stessi ricorrenti nel contesto della medesima confisca, rilevando che la questione era stata gia' valutata nel giudizio principale e che l'immobile risultava formalmente intestato a un presunto intestatario fittizio.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Giurisprudenza richiamata in tema di condanna alle spese anche quando il ricorso sia infondato, con la precisazione che la condanna non richiede la colpa grave se ricorrono i presupposti del giudizio; viene ritenuto che i ricorrenti non abbiano agito senza colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Una richiesta volta a ottenere la revocazione di una confisca di prevenzione va qualificata correttamente: se mira a dimostrare il difetto originario della provenienza lecita della provvista, costituisce domanda di revocazione e non un semplice incidente di esecuzione.
- Perche' una revocazione sia ammissibile occorrono i presupposti di legge (art. 28 d.lgs. n. 159/2011): tipicamente prove nuove sopravvenute o altre ipotesi specificamente previste; documenti o argomentazioni gi esaminati nel giudizio principale non giustificano la revocazione.
- Le istanze di revocazione devono essere proposte tempestivamente: la giurisprudenza applica il termine di sei mesi decorrente dalla scoperta della prova (o dell'elemento nuovo). La tardività porta all'inammissibilità.
- Le formalità processuali sono decisive: l'allegazione della procura speciale al difensore, la prova dell'interesse processuale (titolarità formale o interesse concreto) e la corretta qualificazione dell'istanza sono elementi che, se mancanti, determinano l'inammissibilità.
- Non conviene riproporre questioni gia' valutate in precedenti gradi di giudizio senza nuova prova realmente decisiva: il rischio è l'inammissibilità e l'esposizione a spese e sanzioni.
- Se si dispone di documenti esteri o complessi (es. attestazioni bancarie straniere), occorre dimostrare chiaramente che si tratta di prova nuova e produrre ogni elemento di autenticazione e collegamento temporale utile a stabilire la risalenza della provvista rispetto all'insorgere della pericolosità sociale.
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