Cassazione Civile, Ordinanza n. 25167/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo relativo a un'autovettura di sua proprietà, sostenendo di non aver ricevuto regolare notifica delle due cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto cautelare. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello e annullato il preavviso di fermo. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2719 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere decisiva la contestazione del contribuente circa la produzione delle fotocopie delle ricevute postali relative alle notifiche degli atti prodromici, benché tale contestazione fosse stata formulata sin dal primo grado. Il controricorrente ha eccepito la tardività della notifica del ricorso per cassazione, insistendo su tale eccezione anche con memoria.
La decisione
La Corte ha accolto preliminarmente l'eccezione di tardività della notifica del ricorso per cassazione, rilevando che la sentenza d'appello era stata notificata a mezzo posta con perfezionamento per compiuta giacenza l'11 giugno 2017 e che, da tale data, decorreva il termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c.; il ricorso per cassazione era stato invece notificato il 2 novembre 2017, quando il termine era già spirato l'11 settembre 2017. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Agenzia ricorrente.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata per contestare l'efficacia probatoria delle fotocopie delle ricevute postali prodotte a sostegno della notifica delle cartelle
indicato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto come violazione di legge
interpretato nel senso che il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza d'appello
richiamato per regolare il procedimento notificatorio a mezzo posta della sentenza
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello è notificata validamente a mezzo posta e la notifica si perfeziona per compiuta giacenza, da tale momento decorre il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- Nel procedimento notificatorio a mezzo servizio postale, in caso di mancata consegna o rifiuto del plico, la notifica si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, salvo ritiro del piego entro il periodo di giacenza; il ritiro successivo è irrilevante.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile indipendentemente dalle questioni di merito dedotte con il motivo.
- L'eccezione di tardività della notificazione del ricorso, se fondata sulla data di perfezionamento della notifica della sentenza impugnata, è assorbente rispetto all'esame del motivo di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25068/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25069/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25071/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25072/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25073/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25074/2023 del 23/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →