Sentenza del 05/01/2021 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 16/2021 ACCERTAMENTO - INOTTEMPERANZA ALL'INVITO EX ART. 32 DEL D.P.R. 600/73 A TRASMETTERE DOCUMENTAZIONE CONTABILE E FISCALE - Inutilizzabilità probatoria atti e documenti favorevoli al contribuente in sede contenziosa - Sussiste - Deroga - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato rigettato. La Commissione ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto infondata la contestazione sulla notifica e ha applicato la sanzione di inutilizzabilità probatoria dei documenti non esibiti in sede precontenziosa. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite (liquidate in euro 1.800,00 per il grado), oltre agli accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società è stata invitata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973 a esibire la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno 2012; non avendo ottemperato all'invito, l'Ufficio ha determinato induttivamente il reddito ai sensi dell'art. 39, co.2, DPR 600/1973, con maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. La ricorrente ha eccepito che l'omessa esibizione dipendeva da un'erronea notifica del questionario e che quindi l'omissione fosse involontaria, chiedendo l'utilizzabilità in giudizio dei documenti non prodotti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 32
L'invito dell'Amministrazione a fornire dati, notizie e chiarimenti assolve a funzione preventiva di dialogo; l'inottemperanza determina l'inutilizzabilità amministrativa e processuale dei documenti favorevoli non prodotti, salvo la deroga prevista dal comma (oggi disciplinata come comma 5) quando il contribuente deposita in allegato all'atto introduttivo del giudizio i documenti e dichiara che la mancata esibizione è per causa non a lui imputabile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39, comma 2
Consente all'Ufficio di procedere alla determinazione induttiva del reddito in caso di mancata collaborazione/documentazione; nel caso di specie è stata usata per quantificare i maggiori ricavi e le imposte dovute.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 52, comma 5
Parallelismo nei casi di IVA: l'inutilizzabilità dei documenti per omissione dovuta a mancata esibizione all'Ufficio non opera se ricorre un fatto di forza maggiore o causa non imputabile e i documenti sono prodotti secondo le modalità previste dalla norma.
Massime di principio
- L'invito ex art. 32 DPR 600/1973 instaura un obbligo di collaborazione; la mancata risposta comporta automaticamente l'inutilizzabilità, in sede amministrativa e processuale, dei documenti favorevoli non esibiti.
- La deroga all'inutilizzabilità è possibile solo se, all'atto di instaurazione del giudizio di primo grado, il contribuente deposita i documenti non trasmessi e dichiara che la mancata esibizione dipende da causa non a lui imputabile (es. forza maggiore); va provato il carattere non imputabile della causa.
- L'inutilizzabilità può essere rilevata d'ufficio e in ogni stato e grado del giudizio; il contribuente non può introdurre ex post documentazione che avrebbe dovuto essere prodotta nella fase precontenziosa, salvo la deroga sopra indicata.
- Le contestazioni processuali sulla regolarità della notifica del questionario devono essere valutate e, se già decise con efficacia di cosa giudicata, precludono la riproposizione della stessa ragione in grado successivo.
- I principi valgono sia per l'imposizione diretta (IRES/IRPEF/IRAP) sia per l'IVA, salvo che si dimostri un evento non imputabile al contribuente che giustifichi la produzione tardiva dei documenti.
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