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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16252/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale censurava la sentenza di rinvio per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: in particolare contestava che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto cessata la condotta di concorso esterno dopo l'arresto di Luigi Guida (24/07/2005) nonostante il perdurare di rapporti e contatti; che avesse scisso impropriamente condotte corruttive dagli effetti sul reato associativo e non avesse adeguatamente valutato il nesso tra l'assegnazione di appalti e l'influenza del clan sui Mastrominico. Fabozzi, con due ricorsi, deduceva mancata motivazione adeguata sull'assenza di colpevolezza (art. 530, comma 2 e art. 129 c.p.p.), omissione di esame di memorie e atti nel giudizio di rinvio, travisamento della prova e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando necessaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale nel suo complesso. Quanto ai ricorsi di Fabozzi, la Cassazione li ha rigettati in gran parte ma ha accolto un profilo limitato: ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente "agli effetti civili" nei confronti di Fabozzi relativamente al capo A) (concorso esterno in associazione mafiosa) per carenza di motivazione circa il danno subito dagli enti costituitisi parte civile, rinviando la questione agli organi civili competenti in grado d'appello. Per il resto i ricorsi di Fabozzi sono stati respinti. Conseguentemente sono state confermate le assoluzioni nel merito per i reati penali oggetto del giudizio di rinvio (con talune estinzioni per prescrizione) e rigettate le doglianze della Procura Generale.

Norme richiamate

  • art. 416 bis c.p.

    La Corte richiama che per il concorso esterno in associazione mafiosa è necessario non solo l'accordo ma anche il cosiddetto "macro-evento" (rafforzamento dell'associazione). Nel caso la Corte di merito ha ritenuto che mancasse prova dell'effettivo rafforzamento nonostante l'esistenza di accordi.

  • art. 319 c.p.

    Norma sulla corruzione; viene valutata nel quadro probatorio per stabilire se comportamenti corruttivi costituiscano o meno elementi riconducibili al reato associativo.

  • art. 353 c.p.

    Rilevante in relazione a condotte concernenti turbata libertà degli incanti e altre interferenze in gare d'appalto; la Corte ha considerato le assoluzioni definitive su alcuni capi nel vaglio complessivo.

  • art. 86 e 87 D.P.R. 570/1960

    Norme sul reato elettorale (condizionamento del voto); la Corte ha esaminato la attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e la loro idoneità a dimostrare l'accordo elettorale.

  • art. 129 c.p.p.

    La Cassazione ricorda che l'assoluzione per evidente non colpevolezza (art. 129, comma 2 c.p.p.) richiede un livello probatorio più stringente e non è stata ritenuta applicabile nel caso nonostante dubbi: la Corte d'Appello ha comunque valutato il tema e motivato l'esito.

  • art. 530, comma 2 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa di Fabozzi come possibile fondamento dell'assoluzione; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per un proscioglimento nel merito sulla base di questo articolo.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per l'illustrazione dei motivi di ricorso in Cassazione; la valutazione dei motivi è stata condotta nei limiti di detta disciplina.

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    La Corte afferma che, dopo annullamento per vizio di motivazione, non vige un obbligo automatico di rinnovazione d'ufficio dell'istruttoria dibattimentale: il giudice del rinvio può rivalutare le prove nel perimetro fissato dalla pronuncia rescindente.

  • art. 627, comma 2 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria: la Corte conferma che la rinnovazione è subordinata alla rilevanza delle prove nuove richieste dalle parti.

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Richiesto come criterio in tema di valutazione dei contributi dei collaboratori di giustizia e necessità di riscontri; la Corte ha esaminato la presenza di riscontri e la coerenza complessiva delle dichiarazioni.

  • art. 622 c.p.p.

    Norma applicata per rinvio agli effetti civili: la Cassazione annulla la sentenza limitatamente agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Massime di principio

  • La conferma o esclusione del reato associativo di tipo mafioso richiede, oltre all'accordo o apporto, la prova del "macro-evento" ossia dell'effettivo rafforzamento o vantaggio concreto apportato all'organizzazione: la mera contiguità o rapporti occasionali possono non essere sufficienti.
  • Dopo un annullamento per vizi di motivazione il giudice del rinvio non è automaticamente obbligato a rinnovare tutta l'istruttoria: può rivalutare le prove nell'ambito indicato dalla Cassazione e la rinnovazione è subordinata alla rilevanza delle prove richieste dalle parti.
  • La prescrizione non impedisce che il giudice esamini la sussistenza dei fatti e motivi la decisione: l'estinzione del reato per prescrizione può coesistere con una valutazione sulle responsabilità che incide sulle statuizioni civili.
  • L'assoluzione per evidente non colpevolezza (art. 129 c.p.p.) richiede un livello di evidenza delle prove più alto rispetto a un semplice dubbio ragionevole; non è automatica quando vi siano elementi convergenti anche se contraddittori in alcuni passaggi.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate nel loro complesso e alla luce di eventuali riscontri: contraddizioni parziali non escludono automaticamente l'attendibilità se permangono elementi convergenti sugli aspetti essenziali.
  • In sede di cassazione possono essere censurate carenze motivazionali su profili civili separatamente da quelli penali: la mancanza di esplicitazione delle ragioni che collegano la condotta al danno civilistico può giustificare l'annullamento limitato agli effetti civili.

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