Cassazione Civile, Ordinanza n. 21787/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla prestazione di attività lavorativa, presso un'amministrazione pubblica, mediante una successione di contratti di somministrazione a termine e di lavoro a tempo determinato ritenuti illegittimi in primo grado. Il Tribunale aveva escluso la conversione del rapporto in tempo indeterminato ma aveva riconosciuto un risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. La Corte d'appello, in riforma, aveva invece negato anche il risarcimento, ritenendo che l'intervenuta stabilizzazione della lavoratrice avesse comportato la cancellazione dell'illecito, poiché l'interessata aveva conseguito il bene della vita perseguito. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, in relazione all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 e al principio del danno comunitario, sostenendo che la stabilizzazione non potesse escludere il diritto al risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, affermando che la successiva stabilizzazione della lavoratrice integra, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e il consolidato orientamento di legittimità, una misura idonea a neutralizzare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso e a costituire una forma di cancellazione dell'illecito, in quanto realizza la stabilità dell'impiego e soddisfa il bene della vita perseguito. Conseguentemente, è stato confermato il diniego del risarcimento ulteriore e la ricorrente è stata condannata alle spese, con previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non ne fornisce una diversa interpretazione autonoma, ma lo legge in combinazione con la disciplina sul danno e con la giurisprudenza unionale sulla stabilizzazione come misura satisfattiva dell'abuso.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
È la base del risarcimento riconosciuto in primo grado; la Corte conferma che la sua operatività può essere esclusa quando la successiva stabilizzazione abbia funzione di reintegrazione/cancellazione dell'illecito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
CGUE, 8 maggio 2019, causa C-494/2017, Rossato/MIUR
È utilizzata come precedente eurounitario per affermare che la trasformazione dei rapporti a termine in rapporto a tempo indeterminato/stabilizzazione può integrare una 'cancellazione dell'illecito' perché realizza la stabilità dell'impiego.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'illegittima reiterazione di contratti a termine può essere neutralizzata, sul piano risarcitorio, dalla successiva stabilizzazione del lavoratore, quando essa realizzi la stabilità dell'impiego e soddisfi il bene della vita perseguito.
- La stabilizzazione successiva costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso e può escludere un ulteriore risarcimento del danno da precarizzazione.
- Chi contesta l'effetto preclusivo della stabilizzazione deve offrire argomenti specifici per superare l'orientamento consolidato; non è sufficiente una mera contestazione in astratto del principio.
- In tema di lavoro pubblico a termine, la tutela del lavoratore è collegata primariamente alla stabilità del rapporto; quando tale stabilità venga comunque conseguita, l'illecito può considerarsi cancellato ai fini del ristoro ulteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21489/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21551/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21562/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21563/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21567/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21573/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →