Cassazione Penale, Sentenza n. 25031/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna (rito abbreviato) per il delitto ascritto ex art. 628 c.p. (rapina). Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza e travisamento dei fatti, sostenendo che la sua responsabilità non era provata oltre ogni ragionevole dubbio e che si sarebbe trovato solo casualmente nell'esercizio commerciale al momento del furto compiuto da un terzo; (2) violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 628 c.p., deducendo che gli elementi non bastano a configurare la rapina impropria poiché l'imputato avrebbe semplicemente cercato di fuggire e la persona offesa lo avrebbe bloccato, senza prova di violenza volontaria dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata specificità dei motivi (motivi generici e pedissequa reiterazione dell'appello), perplessità non affrontate rispetto alla motivazione della Corte di appello e per la preclusione alla Corte di cassazione di riesaminare il merito dei fatti. La sentenza di appello è considerata "doppia conforme" con la sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto adeguata la ricostruzione secondo cui l'azione violenta durante la fuga integra la rapina impropria, essendo sussistente il nesso causale tra furto programmato e uso di violenza per assicurarsi il profitto o l'impunità. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La rapina impropria può configurarsi quando un furto programmato evolve, per uso di violenza o minaccia durante o immediatamente dopo la sottrazione, in condotta finalizzata a mantenere il profitto o assicurare l'impunità; la Corte ha ritenuto integrato tale nesso causale nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla configurazione dell'eventuale concorso o del reato tentato; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori non giustificassero una diversa qualificazione rispetto alla rapina impropria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la esposizione dei motivi nella motivazione della Corte di cassazione; qui è richiamato come riferimento alle formalità di motivazione del ricorso e ai limiti della relazione ai fini della decisione.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità dei motivi. La Corte ha ritenuto i motivi generici e mera reiterazione dell'appello, priva della necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
Consente la condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, all'ammenda a carico del ricorrente; la Corte ha imposto il pagamento delle spese e un'ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della corte di merito: la mera reiterazione delle doglianze già svolte in appello è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può riesaminare il merito dei fatti o sostituire la valutazione delle prove del giudice del merito; vanno dedotti vizi di diritto o travisamenti chiari e circostanziati.
- La 'doppia conforme' (concordanza motivazionale di primo e secondo grado) rende più difficile ottenere l'accoglimento in Cassazione, salvo che si dimostri un travisamento manifesto e non soggetto a discrezionalità di merito.
- Per far valere un travisamento del fatto occorre indicare con precisione quale elemento probatorio sarebbe stato interpretato in modo palesemente contrario al suo significato intrinseco; non è sufficiente contestare la persuasività della motivazione.
- Quanto alla rapina impropria, la giurisprudenza ammette la conversione del furto in rapina quando l'uso di violenza o minaccia, immediato e causalmente collegato, ha lo scopo di assicurare la sottrazione o l'impunità.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di ammende ex art. 616 c.p.p. quando il ricorso è manifestamente infondato o carente di specificità.
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