Cassazione Penale, Ordinanza n. 04031/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio: il ricorrente contesta la graduazione della pena stabilita in appello, assumendo in sostanza l'ingiustizia o l'eccessività della sanzione. La Corte rileva però che la censura riproduce doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni corrette. Nel provvedimento si afferma che la determinazione della pena base e la modulazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la pena sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Nel caso concreto, tale vizio non è ravvisabile perché il giudice di merito ha valorizzato la gravità della condotta e ha comunque irrogato una pena prossima al minimo edittale.
Norme richiamate
La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di determinazione della pena, entro l'ambito della discrezionalità del giudice di merito.
La pena va commisurata tenendo conto dei criteri di gravità del reato e della capacità a delinquere, che guidano la scelta e la modulazione della sanzione.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della pena base e la modulazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Una censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se si limita a riproporre doglianze già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza evidenziare un vizio di legittimità specifico.
- La prossimità della pena al minimo edittale e il richiamo alla gravità della condotta costituiscono elementi idonei a sorreggere la decisione sulla misura della pena, escludendo il sindacato sostitutivo della Cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03866/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03888/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03891/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03903/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03905/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →