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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04031/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio: il ricorrente contesta la graduazione della pena stabilita in appello, assumendo in sostanza l'ingiustizia o l'eccessività della sanzione. La Corte rileva però che la censura riproduce doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni corrette. Nel provvedimento si afferma che la determinazione della pena base e la modulazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la pena sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Nel caso concreto, tale vizio non è ravvisabile perché il giudice di merito ha valorizzato la gravità della condotta e ha comunque irrogato una pena prossima al minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di determinazione della pena, entro l'ambito della discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La pena va commisurata tenendo conto dei criteri di gravità del reato e della capacità a delinquere, che guidano la scelta e la modulazione della sanzione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e la modulazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • Una censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se si limita a riproporre doglianze già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza evidenziare un vizio di legittimità specifico.
  • La prossimità della pena al minimo edittale e il richiamo alla gravità della condotta costituiscono elementi idonei a sorreggere la decisione sulla misura della pena, escludendo il sindacato sostitutivo della Cassazione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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