Sentenza n. 1323/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento -del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Moncalieri, prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso e, in particolare, del parere della Commissione Igienico Edilizia del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativo a un magazzino-autorimessa, una tettoia/gazebo e un manufatto destinato a voliera e deposito attrezzi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di sanatoria edilizia deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge n. 765/1967 e del regolamento edilizio comunale del 1934, nonché eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria. Secondo il ricorrente, i manufatti originari sarebbero stati realizzati anteriormente al 1967, al di fuori del centro abitato, quando non sarebbe stato necessario alcun titolo edilizio; l'istanza avrebbe inoltre riguardato soprattutto interventi manutentivi su manufatti preesistenti e legittimi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 36 e degli artt. 3 e 6 d.P.R. 380/2001, del d.m. 2 marzo 2018, delle norme tecniche di attuazione del PRG comunale e del PAI, sostenendo la doppia conformità delle opere e la loro riconducibilità alla manutenzione ordinaria o all'edilizia libera. In memoria ha aggiunto che i limiti edificatori dell'art. 9, comma 2, delle NTA del PAI non sarebbero stati applicabili all'area in quanto non interessata da reticolo idrografico minore, corsi d'acqua sotterranei o frana attiva. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata censura del profilo paesaggistico e ne ha chiesto comunque il rigetto per difetto della doppia conformità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato l'eccezione comunale di inammissibilità fondata sul mancato rilievo del profilo paesaggistico, rilevando che il diniego richiamava l'area vincolata paesaggisticamente ma si fondava esclusivamente sulla non conformità urbanistico-edilizia delle opere. Ha invece dichiarato inammissibile, perché nuova e proposta soltanto in memoria non notificata, la censura relativa all'asserita inapplicabilità dei limiti dell'art. 9, comma 2, delle NTA del PAI: tale questione avrebbe dovuto essere introdotta con il ricorso, con motivi aggiunti o con memoria notificata, non potendo la memoria ampliare il thema decidendum. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il privato deve provare la data di realizzazione delle opere ai fini della doppia conformità e, quando si interviene su un immobile preesistente, deve dimostrare anche la legittimità e l'identità sostanziale del manufatto originario. Il permesso relativo a una serra non consentiva di ricondurre con certezza il magazzino-autorimessa all'opera assentita; inoltre, le caratteristiche costruttive, dimensionali e funzionali risultavano radicalmente diverse. Le fotografie storiche non dimostravano l'identità tra i manufatti preesistenti e l'attuale gazebo e voliera/deposito. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il magazzino-autorimessa non era riconducibile a mera manutenzione ordinaria: gli interventi avevano riguardato elementi strutturali e costitutivi, con caratteristiche incompatibili con la preesistente serra, e comunque eccedevano i limiti dell'art. 9, comma 2, delle NTA del PAI, che per gli edifici privati consentiva la sola manutenzione ordinaria. Il gazebo, dotato di pilastri in muratura, copertura con gronda e pluviale e dimensioni tali da produrre un significativo impatto edilizio e visivo, non rientrava nell'edilizia libera. Neppure il manufatto comprendente voliera e deposito attrezzi poteva essere considerato edilizia libera, poiché poggiava su una platea in calcestruzzo, era dotato di gronda, presentava dimensioni complessivamente non trascurabili e determinava una trasformazione permanente del territorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, in aggiunta alle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
L'accertamento di conformità richiede la dimostrazione della doppia conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
La manutenzione ordinaria riguarda finiture e impianti; interventi sugli elementi strutturali e costitutivi del manufatto eccedono tale categoria.
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001
aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
L'edilizia libera comprende gli elementi di arredo pertinenziali soltanto nei limiti precisati dalla disciplina applicativa e quando non determinino una significativa e permanente alterazione del territorio.
art. 9, comma 2, NTA del PAI
In ragione del vincolo idrogeologico, per gli edifici privati sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria; la manutenzione straordinaria è ammessa per opere pubbliche o di interesse pubblico e il consolidamento e restauro conservativo per beni di interesse culturale.
d.m. 2 marzo 2018, glossario dell'attività edilizia libera
gazebo tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici solo se di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo; ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata; ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo
Le opere indicate rientrano nell'edilizia libera solo se pertinenziali, di dimensioni limitate, facilmente rimovibili e inidonee a produrre una trasformazione urbanistico-edilizia significativa e permanente.
Le memorie conclusive servono a illustrare le censure già ritualmente dedotte e non possono introdurre nuovi motivi non notificati alla controparte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il diniego di accertamento di conformità edilizia, grava sul privato l'onere di provare la data di realizzazione dell'opera e la sua doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria.
- Quando la sanatoria riguarda interventi eseguiti su un manufatto preesistente, il richiedente deve dimostrare non solo la legittimità originaria di quest'ultimo, ma anche l'identità sostanziale tra il manufatto assentito e quello oggetto della domanda; la mera coincidenza dell'originaria funzione o il richiamo a un titolo privo di elaborati sufficienti non sono decisivi.
- Gli interventi che incidono sugli elementi strutturali e costitutivi di un manufatto, sostituendoli o rinnovandoli, non sono qualificabili come manutenzione ordinaria, che riguarda invece finiture e impianti tecnologici.
- Un gazebo rientra nell'edilizia libera soltanto se è una struttura leggera, amovibile, di limitate dimensioni e priva di elementi in muratura, tale da non determinare una significativa e permanente alterazione urbanistico-edilizia del territorio.
- Voliera, ricovero per animali e ripostiglio per attrezzi possono beneficiare dell'edilizia libera solo se pertinenziali, accessori, di dimensioni limitate e non stabilmente infissi al suolo; platee in calcestruzzo, strutture murarie, gronde e dimensioni complessivamente non trascurabili possono evidenziare una trasformazione permanente del territorio.
- Nel processo amministrativo una censura nuova, introdotta per la prima volta con memoria non notificata, è inammissibile: la memoria può illustrare i motivi già dedotti, ma non ampliare il thema decidendum né eludere i termini decadenziali e il contraddittorio.
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