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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16467/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (associato)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da uno studio tecnico associato in liquidazione per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la donazione di un immobile compiuta da uno degli associati a favore dei propri figli, ritenuta lesiva della garanzia patrimoniale di un credito dell'associazione già accertato in un precedente giudizio. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, respingendo le difese dell'associato che sosteneva, da un lato, che il recesso dell'altro associato avesse concentrato in lui i rapporti associativi e dunque venuto meno l'interesse dell'associazione ad agire, e, dall'altro, che la nomina del liquidatore fosse illegittima perché richiesta da un associato ormai receduto e privo di interesse. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2272, n. 4, 2275, 2285, 1253, 100 e 75 c.p.c., sostenendo che lo scioglimento dell'associazione e il recesso dell'altro professionista avessero fatto venir meno la legittimazione dell'ente in liquidazione e del liquidatore a promuovere e coltivare la revocatoria. Nella memoria ha inoltre prodotto una successiva sentenza della Corte d'appello di Milano, passata in giudicato, che aveva dichiarato l'invalidità e l'inefficacia della nomina del liquidatore e dei successivi provvedimenti di sostituzione, chiedendo che tale giudicato fosse rilevato in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che, sulla base del giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata, la nomina del liquidatore dello studio associato era stata dichiarata invalida e inefficace. Da ciò ha tratto la conseguenza che il giudizio era stato introdotto da un soggetto privo di legittimazione processuale, circostanza che impedisce in radice la prosecuzione dell'azione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace l'atto di donazione in pregiudizio del creditore

  • art. 2272, n. 4, c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che il recesso dell'altro associato avesse determinato la concentrazione dei rapporti associativi nell'unico superstite

  • art. 2285 c.c.

    richiamato per affermare che il socio receduto perde lo status socii e non dovrebbe partecipare alla fase di liquidazione

  • art. 2275 c.c.

    richiamato per contestare la legittimazione del liquidatore nominato su richiesta del socio receduto

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta carenza di interesse ad agire dello studio associato in liquidazione

  • art. 1253 c.c.

    menzionato nelle difese del ricorrente in tema di confusione delle posizioni soggettive

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la capacità/legittimazione processuale del liquidatore o dell'ente

  • art. 372 c.p.c.

    la Corte ribadisce che non osta alla produzione in cassazione dei documenti che dimostrano la successiva formazione del giudicato esterno

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    applicato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, essendo emerso il difetto di legittimazione processuale dell'attore

  • art. 13916/2006 e Cass. Sez. Un. 26041/2010

    richiamate per affermare la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno e l'ammissibilità in cassazione della relativa documentazione

  • Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2012, n. 1912

    richiamata per il principio secondo cui il difetto di legittimazione dell'attore comporta la cassazione senza rinvio

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di cassazione e può essere provato con documenti prodotti in tale fase quando attengano alla successiva formazione del giudicato stesso.
  • L'art. 372 c.p.c. non impedisce la produzione in cassazione di documenti diretti a dimostrare un giudicato formatosi dopo la sentenza impugnata, poiché tali documenti incidono sull'ammissibilità stessa del ricorso e sull'obbligo del giudice di conformarsi alla regula iuris ormai consolidata.
  • Quando, per effetto di un giudicato esterno, risulta il difetto di legittimazione processuale dell'attore, la controversia non può proseguire e la sentenza va cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, c.p.c.
  • L'accertamento della legittimazione processuale è pregiudiziale rispetto all'esame del merito: se il soggetto che ha introdotto il giudizio non è legittimato, restano assorbite le censure sostanziali sulla revocatoria o sull'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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