Sentenza n. 356/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del parere negativo prot. 23778 del 10 dicembre 2015 sulla richiesta di permesso a costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001 dal Sig. Enrico Quattrociocchi in relazione alle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio in C.da Scimitelli, sull’area descritta nel Catasto terreni al Foglio n 55 mapp. N. 714 sub 2-3"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo comunale sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativa a opere edilizie realizzate senza titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il parere negativo con un unico articolato motivo, deducendo insufficiente istruttoria e carenza di motivazione. Contestavano il rilievo comunale secondo cui non era stata dimostrata la piena proprietà di un fabbricato preesistente, da demolire per compensare la volumetria delle opere abusive, nonché il rilievo relativo all'inammissibilità del calcolo planovolumetrico, che includeva maggiorazioni percentuali delle superfici non giustificate dalle norme tecniche di attuazione della zona S3 del PRG. Secondo i ricorrenti, la demolizione del fabbricato preesistente avrebbe consentito di recuperare la superficie esistente e di beneficiare degli incrementi previsti dalla normativa regionale; inoltre, la questione della proprietà avrebbe potuto essere regolarizzata prima della demolizione o avrebbe potuto costituire oggetto di una condizione apposta al rilascio della sanatoria. Nel corso del giudizio è deceduto uno dei ricorrenti e si sono costituiti i suoi eredi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure di insufficiente istruttoria e carenza di motivazione. Ha affermato che il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell'intervento, ossia la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. L'accertamento di conformità riguarda esclusivamente opere già eseguite e sostanzialmente conformi, sebbene prive del previo titolo edilizio; non può invece sanare abusi sostanziali o una situazione che diventerebbe conforme soltanto mediante ulteriori opere, come la demolizione di un fabbricato preesistente o altre modifiche volumetriche. Poiché il Comune aveva rilevato che il calcolo planovolumetrico conteneva maggiorazioni delle superfici non giustificate dalle norme tecniche di attuazione della zona S3 del PRG, risultava carente il requisito della doppia conformità almeno rispetto alla disciplina vigente al momento della domanda. La proposta di compensare la volumetria mediante la demolizione di un fabbricato preesistente non poteva essere valorizzata, perché avrebbe trasformato la conformità in un risultato futuro dipendente dall'esecuzione di ulteriori opere, secondo una forma di sanatoria giurisprudenziale priva di base normativa. Il parere negativo è stato quindi ritenuto legittimo. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
La norma richiede la doppia conformità dell'opera, alla disciplina vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; consente di sanare soltanto opere già eseguite e conformi, non opere che divengano conformi mediante ulteriori interventi edilizi.
art. 55, commi 3 e 4, l.r. Lazio 22 dicembre 1999, n. 38
Invocata dai ricorrenti quale base degli incrementi volumetrici collegati alla demolizione del fabbricato preesistente; il giudice non ne ha riconosciuto l'idoneità a superare il requisito della doppia conformità richiesto dall'art. 36 d.P.R. 380/2001.
Richiamato per la trattazione da remoto della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 è subordinato alla doppia conformità dell'intervento, che deve sussistere sia alla data di realizzazione dell'opera sia alla data di presentazione della domanda.
- L'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 riguarda opere già eseguite e non consente di rendere conforme una situazione abusiva mediante ulteriori opere edilizie, demolizioni o compensazioni volumetriche da realizzare successivamente.
- Non è ammessa una sanatoria condizionata all'esecuzione futura di interventi necessari a conseguire la conformità urbanistica, perché tale meccanismo costituirebbe una sanatoria giurisprudenziale priva di copertura normativa.
- L'onere di dimostrare la doppia conformità dell'opera abusiva grava sul richiedente il permesso di costruire in sanatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 708/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 709/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 711/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 712/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 773/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 774/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →