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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31794/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Giudice di pace per l'apposizione dei termini tra due fondi confinanti, con contestuale richiesta di rimozione di manufatti asseritamente realizzati oltre confine. La proprietaria attrice aveva allegato una perizia di parte per sostenere la certezza del confine e quindi l'applicazione dell'art. 951 c.c.; il giudice di primo grado ha invece ritenuto incerta la linea di confine e ha qualificato la domanda come regolamento di confini ex art. 950 c.c., dichiarando la propria incompetenza in favore del Tribunale. In appello la proprietaria ha insistito sulla certezza del confine e ha anche chiesto il sequestro giudiziario della striscia di terreno, deducendo che il convenuto stava alterando lo stato dei luoghi. Il Tribunale ha ritenuto non compatibile la misura cautelare con l'appello e ha confermato la qualificazione della domanda come regolamento di confini, dichiarando l'inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 350 e 348-bis c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non potesse pronunciare l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. una volta investito dell'impugnazione avverso la decisione sulla competenza del Giudice di pace; con il secondo motivo, assorbito, ha denunciato violazione degli artt. 951 c.c. e 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione dei confini da parte della controparte.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. dopo che il Tribunale aveva già escluso l'erroneità della declaratoria di incompetenza del Giudice di pace. Ha affermato che, se l'impugnazione riguarda un provvedimento del Giudice di pace che non è soggetto a regolamento necessario di competenza, il mezzo corretto è l'appello; ma, una volta investito del gravame, il giudice d'appello, sia che ritenga fondata sia che ritenga infondata la censura sulla competenza, deve comunque passare all'esame del merito secondo il normale effetto devolutivo e non può chiudere il giudizio con ordinanza di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza/ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 951 c.c.

    disciplinerebbe l'apposizione dei termini quando il confine tra fondi è certo; la ricorrente invocava tale norma per sostenere la certezza del confine.

  • art. 950 c.c.

    richiamato per qualificare la domanda come regolazione dei confini quando il confine è incerto e va accertato.

  • art. 670 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per il sequestro giudiziario della striscia di terreno, finalizzato a conservarne lo stato.

  • art. 348-bis c.p.c.

    non può essere utilizzato dal giudice d'appello per dichiarare inammissibile l'impugnazione quando, una volta escluso l'errore sulla competenza del primo giudice, deve comunque decidere il merito della causa per effetto devolutivo.

  • art. 350 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del rilievo processuale secondo cui il potere di pronunciare l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. andrebbe esercitato nell'udienza di trattazione.

  • art. 46 c.p.c.

    le decisioni del Giudice di pace non sono impugnabili con regolamento necessario di competenza.

  • art. 339 c.p.c.

    l'appello è il mezzo di impugnazione previsto avverso le pronunce del Giudice di pace in materia di competenza nei casi considerati.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per lamentare che il giudice avrebbe dovuto valorizzare la mancata contestazione dei confini.

Massime di principio

  • Quando si impugna una decisione del Giudice di pace che abbia dichiarato la propria incompetenza, l'impugnazione può essere proposta con appello e non con regolamento necessario di competenza.
  • Se il giudice d'appello ritiene infondata la censura relativa alla competenza, non può arrestare il giudizio con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., ma deve decidere il merito della controversia secondo l'effetto devolutivo dell'appello.
  • Il giudizio sulla qualificazione della domanda tra apposizione dei termini e regolamento di confini dipende dalla certezza o meno della linea di confine: la certezza conduce all'art. 951 c.c., l'incertezza all'art. 950 c.c.
  • La mera non contestazione allegata dalla parte non può essere esaminata nel merito in cassazione quando il ricorso viene accolto per un vizio processuale preliminare e il secondo motivo resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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