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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18103/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione. Lucia D'Amato deduce violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per presunta insufficiente identificazione e per la mancata applicazione dell'art.131‑bis c.p. (tenuità del fatto). Marika D'Amato propone tre motivi: nullità della sentenza per vizi nella notifica della citazione in appello (sarebbe stata notificata al difensore prima che la notifica al domicilio risultasse deserta), mancata prova della consapevolezza dell'origine furtiva del braccialetto (elemento soggettivo) e mancata applicazione dell'art.131‑bis c.p. per la modesta rilevanza del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché basati su motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. I profili relativi all'identificazione e all'elemento psicologico sono considerati questioni di merito precluse alla Cassazione e adeguatamente motivate dal giudice di merito. La censura sulla tenuità del fatto (art.131‑bis) è ritenuta infondata: il monile era di fattura artigianale e non di valore trascurabile, quindi la circostanza non era applicabile. La presunta irregolarità nella notifica della citazione in appello (art.161 co.4 c.p.p.) è qualificata come mera irregolarità non soggetta a nullità e priva di concreto pregiudizio per la difesa, pertanto il relativo motivo è inammissibile. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)

    art.606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme sui motivi di ricorso in Cassazione: lett. b) (violazione di norme processuali) ed e) (contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ritiene che molte delle doglianze fossero in realtà questioni di merito non sindacabili in Cassazione e/o generiche o manifestamente infondate.

  • art. 131‑bis c.p.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte applica un controllo sul fatto e sul valore del bene: la tenuità richiede che l'entità del fatto e il danno siano modesti; nel caso il braccialetto era di fattura su misura e di valore non trascurabile, perciò l'eccezione non è stata accolta.

  • art. 161 comma 4 c.p.p.

    Regola le modalità di notificazione. La Corte ha ritenuto che l'anticipata notifica al difensore, prima che si perfezionasse la condizione (dichiarazione di assenza al domicilio), costituisca un'irregolarità non espressamente sanzionata con nullità; è necessario provare il concreto pregiudizio per ottenere la nullità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (versamento alla cassa delle ammende). La Corte ha applicato tale norma disponendo l'addebito delle spese e il pagamento di euro 3.000.

  • art. 23 comma 8 d.l. 137/2020

    art.23 comma 8 d.l. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso (indicazione formale che il ricorso è stato trattato ai sensi di quella disposizione). Non incide sul merito delle censure ma sul regime processuale di trattazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del merito (identificazione delle persone, valutazione dell'attendibilità delle prove, elemento soggettivo) che è riservata ai giudici di merito; i motivi meramente di fatto sono inammissibili o manifestamente infondati.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità ex art.131‑bis c.p. occorre una valutazione concreta dell'entità del fatto e del danno: la semplice affermazione della modesta rilevanza del bene è insufficiente se il giudice di merito ha motivato il contrario (es. bene su misura, valore non trascurabile).
  • Vizi formali nella notifica (irregolarità procedurali) non comportano automaticamente nullità: è necessario che la nullità sia espressamente prevista o che sia dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa.
  • Motivi generici, non specificamente dedotti o che si limitano a ripetere contestazioni già esaminate e motivate dai giudici di merito saranno dichiarati inammissibili.
  • La parte che propone ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; contestazioni astratte o non confrontate con le ragioni poste a fondamento della decisione non reggono in Cassazione.
  • In caso di ricorsi inammissibili per colpa o per manifesta infondatezza, la Corte può condannare alle spese e irrogare sanzioni (versamento alla cassa delle ammende) ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto deve valutarsi il rischio di sanzioni prima di proporre un ricorso manifestamente debole.

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