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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07170/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un'intimazione di pagamento e di tre cartelle richiamate nell'atto, concernenti IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2005 e 2006. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso; la CTR del Lazio aveva confermato, ritenendo prescritti i crediti perché soggetti al termine quinquennale. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., assumendo che la prescrizione delle pretese erariali fosse decennale; (2) violazione degli artt. 2943, quarto comma, e 2944 c.c., censurando la negazione della valenza interruttiva della prescrizione alla domanda di rateizzazione presentata dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per i crediti erariali relativi a IRPEF, IRAP e IVA, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, mentre il quinquennio riguarda sanzioni e interessi. Ha inoltre ribadito che la richiesta di rateizzazione, di regola, vale come atto interruttivo della prescrizione perché presuppone la conoscenza delle cartelle. Per questo motivo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per sostenere l'applicazione del termine ordinario decennale

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato per contestare l'applicazione del termine quinquennale ai crediti erariali principali; il quinquennio è riferito, nella specie, a sanzioni e interessi

  • art. 2943, quarto comma, c.c.

    richiamato in tema di atti interruttivi della prescrizione

  • art. 2944 c.c.

    richiamato in tema di riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione

  • art. 2953 c.c.

    indicato come fonte del termine ordinario decennale quando il credito deriva da sentenza passata in giudicato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria in sede di legittimità

Massime di principio

  • Il diritto alla riscossione di tributi o sanzioni derivante da sentenza passata in giudicato è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché il titolo della pretesa diviene la sentenza e non più l'atto impositivo.
  • Quando il credito tributario non sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, continuano ad applicarsi i termini ordinari di decadenza o prescrizione previsti per il singolo tributo o per la singola sanzione.
  • Per i crediti erariali relativi a imposte come IRPEF, IRAP e IVA si applica il termine prescrizionale ordinario decennale; il termine quinquennale riguarda invece sanzioni e interessi maturati su tali crediti.
  • La richiesta di rateizzazione del debito tributario, di regola, vale come atto interruttivo della prescrizione, poiché implica la conoscenza delle cartelle cui si riferisce e preclude normalmente la contestazione della loro mancata conoscenza.
  • In presenza di un valido atto interruttivo, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere integralmente dalla notifica dell'atto impositivo, della cartella di pagamento o di altro atto idoneo a interrompere la prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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