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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25164/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato contestato in concorso ex art. 110 c.p. e art. 349 c.p. Il ricorso deduceva un unico motivo di mancanza e contraddittorietà della motivazione, lamentando che il teste escusso in dibattimento non avrebbe riferito della presenza di cartelli o sigilli di sequestro visibili lungo tutto il perimetro dell'edificio sottoposto a misura reale; da ciò la difesa faceva discendere un vizio di logicità della motivazione e l'insufficienza della prova della consapevolezza della presenza dei sigilli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo adeguata e non illogica la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha valorizzato il dato, emergente dal verbale stenografico richiamato in sentenza, secondo cui i sigilli erano collocati lungo la rete di recinzione elettrosaldata a intervalli regolari e dunque visibili lungo il perimetro; ha inoltre considerato che l'accesso all'immobile era avvenuto attraverso varchi nella medesima rete recante i sigilli, circostanza coerente con la ritenuta consapevolezza della misura. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato

  • art. 349 c.p.

    norma incriminatrice del reato oggetto di conferma della condanna

  • art. 616 c.p.p.

    utilizzato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è insussistente quando la sentenza impugnata dia conto in modo coerente degli elementi probatori decisivi e li colleghi logicamente alla conclusione sulla responsabilità.
  • La censura che si risolva in una diversa lettura del compendio probatorio non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione, ove la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Ai fini della consapevolezza della sottoposizione di un immobile a sequestro o di altra misura reale, possono assumere rilievo la visibilità dei sigilli lungo il perimetro e le modalità concrete di accesso all'area, se tali elementi depongono logicamente per la conoscenza della misura stessa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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