Cassazione Penale, Sentenza n. 34652/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo (decreto del 21/07/2023) relativo a presunti reati connessi a fatturazioni false e riciclaggio/autoriciclaggio (art. 648-ter e connessi). Le censure principali: 1) violazione di norme processuali e omessa/insufficiente motivazione riguardo alla presunta falsità delle fatture, basandosi su una consulenza tecnica di parte e su messaggi WhatsApp che proverebbero l'effettiva esecuzione di lavori e la non simulazione dei contratti; 2) inutilizzabilità di atti d'indagine redatti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari (art. 407, comma 3, c.p.p.); 3) eccesso di sequestro/confisca rispetto al profitto effettivamente realizzato (sequestro oltre 13 milioni vs lavori documentati per circa 8 milioni) e supposta duplicazione tra profitti di reato distinti; 4) rilievo che il P.M., successivamente al provvedimento impugnato, aveva modificato l'impostazione accusatoria riducendo gli importi e il numero di fatture contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: molte delle questioni proposte sono valutazioni di fatto o valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; la doglianza sull'inutilizzabilità degli atti è infondata alla stregua dell'orientamento consolidato ante-riforma Cartabia, secondo cui il termine delle indagini decorre dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato operata dal P.M.; il Tribunale aveva adeguatamente motivato il rigetto della revoca del sequestro, ricostruendo elementi indiziari concreti (flussi finanziari, scarsa massa salariale INPS rispetto ai cantieri, genericità delle fatture, tempistica dei pagamenti e delle operazioni di subappalto) che sostenevano il fumus commissi delicti, e aveva spiegato perché la consulenza difensiva non mutava il quadro indiziario. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibile l'uso, in questa sede, delle determinazioni investigative sopravvenute dopo l'ordinanza impugnata. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie penale (collegata a riciclaggio/autoriciclaggio secondo l'impostazione accusatoria) che costituisce la base del sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi concreti (fumus) a supporto dell'accusa formulata ai sensi di tale norma
Norma richiamata nel provvedimento come parte dell'impianto accusatorio; la Corte non ha ritenuto che le prove difensive fossero sufficienti a escludere la configurabilità del reato richiamato
Citata tra le norme rilevanti nell'impugnazione; la Corte non ha accolto le deduzioni difensive che miravano a scalfire la qualificazione complessiva dei flussi e dei profitti contestati
art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
La difesa invocava l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari. La Corte, richiamando orientamento consolidato previgente alla riforma Cartabia, ha ritenuto che il termine decorra dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato operata dal P.M., perciò gli atti successivi non risultavano automaticamente inutilizzabili nel caso concreto
Norma richiamata nelle censure sulla violazione di legge e sull'inosservanza di norme sostanziali/processuali: la Corte non ha riscontrato un errore di diritto tale da rendere ammissibile il ricorso di legittimità
Richiamato relativamente all'avviso di conclusione indagini: la Corte ha osservato che eventuali sopravvenienze (modifiche dell'impostazione accusatoria con l'avviso ex art. 415-bis) non possono essere valutate in questa sede per sindacare un provvedimento deciso sui fatti e sugli atti all'epoca della decisione
Richiamata dalla difesa in ordine alla successiva contestazione di riciclaggio in misura minore; la Corte ha chiarito che le modifiche dell'impostazione accusatoria posteriori all'ordinanza impugnata non influenzano la valutazione dell'ammissibilità del ricorso di cassazione contro il provvedimento originario
art. 8 decreto legislativo n. 74 del 2000
Riferimento al reato tributario originario nell'indagine complessiva (contestazione iniziale connessa a frodi fiscali/frode sul superbonus); utilizzato per collocare il procedimento nel contesto più ampio delle indagini sul Consorzio SGAI
Citato come parametro sul livello di persuasività richiesto per misure cautelari personali; la Corte ha ricordato che per misure reali il giudice deve trovare elementi indiziari concreti e persuasivi, pur non al livello richiesto per misure personali, e ha ritenuto soddisfatto il parametro rispetto al fumus
Massime di principio
- In cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo la sindacabilità è limitata: sono ammesse censure per violazione di legge o per vizi motivazionali gravi; le dispute di fatto e le valutazioni probatorie non sono normalmente rientranti nella sede di legittimità
- La contestazione sull'inutilizzabilità di atti prodotti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari richiede attenzione alla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato;, prima della riforma Cartabia, la giurisprudenza dominante riteneva che il termine decorra dalla iscrizione operata dal P.M., e il giudice non potesse fissare una diversa decorrenza per sindacare tardività dell'iscrizione
- Per ottenere la revoca del sequestro preventivo è necessario dimostrare che gli elementi probatori posti a fondamento del fumus siano privi di qualsiasi consistenza o che la motivazione sia radicalmente insufficiente; una consulenza difensiva contraria non basta, se il giudice ha spiegato perché ritiene prevalenti altri elementi indiziari
- Le modifiche dell'impostazione accusatoria successive al provvedimento impugnato (es. riduzione degli importi contestati o variazione dei capi di imputazione) non possono essere utilizzate in cassazione per rivedere la correttezza di un'ordinanza adottata sui fatti e sugli atti esistenti al momento della decisione
- Le contestazioni sul calcolo del profitto confiscabile o sull'entità del sequestro richiedono ricostruzioni tecniche e accertamenti di fatto specifici: tali questioni sono difficilmente risolvibili in sede di legittimità e richiedono ricorso a gradi di merito o istruttorie
- Nel predisporre un ricorso di cassazione contro misure reali, è fondamentale la specificità e la correlazione dei motivi rispetto alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; motivi generici o solo orientati a riformulare valutazioni probatorie sono inammissibili
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