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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28779/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Torino che aveva recepito un accordo di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorso mirava a contestare la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e, in particolare, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990. La Corte ha però ricordato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è proponibile solo per motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi verificato che, nel caso concreto, la qualificazione giuridica era corretta e che l'aggravante risultava immediatamente desumibile dalla contestazione, in ragione del quantitativo di cocaina sequestrata e del principio attivo indicato nell'imputazione. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha ritenuto che le censure non superassero il perimetro dei motivi ammissibili ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la qualificazione giuridica contestata non fosse manifestamente erronea, poiché l'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 era immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla consistenza del sequestro. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La norma delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, escludendo censure estranee a tali profili.

  • art. 444 c.p.p.

    in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti

    L'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica della sentenza che recepisce l'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità

    L'inammissibilità del ricorso contro sentenza di patteggiamento deve essere dichiarata de plano, senza formalità.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90

    L'aggravante è stata ritenuta immediatamente evincibile dalla contestazione, in relazione alla quantità di cocaina sequestrata e al principio attivo indicato.

  • art. 309/1990

    quantitativo di cocaina caduto in sequestro, pari a grammi 7732,229, di gran lunga superiore al limite di grammi 1500 stabilito dalle Sezioni Unite come valore soglia

    Il richiamo è utilizzato per ricondurre il fatto alla disciplina sugli stupefacenti e per fondare la sussistenza dell'aggravante quantitativa.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza.
  • Nel patteggiamento la motivazione della sentenza può essere sintetica, essendo sufficiente una descrizione succinta del fatto, la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena concordata.
  • Quando l'aggravante è desumibile in modo immediato dagli atti di contestazione, la censura sulla qualificazione giuridica non può fondarsi su deduzioni aspecifiche o non autosufficienti.
  • L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena deve essere dichiarata senza formalità e comporta la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in assenza di una causa di esclusione della colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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