Cassazione Penale, Sentenza n. 28510/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava che la Corte d'Appello aveva riformato l'assoluzione per danneggiamento aggravato ritenendo attendibili dichiarazioni che il Tribunale aveva giudicato inattendibili, senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sulle prove dichiarative decisive (violazione art. 603 comma 3-bis c.p.p. e art. 6 CEDU). Contestava inoltre travisamento della prova e la errata valutazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) nonché la mancata motivazione rafforzata richiesta per il ribaltamento di una pronuncia assolutoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale: quando l'appello riformi un'assoluzione basandosi su diversa valutazione di prove dichiarative decisive, il giudice d'appello è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche d'ufficio. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello; la Corte ha rimesso a quel giudice anche la liquidazione delle spese per il grado di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base per la trattazione con contraddittorio cartolare del procedimento
principio che impone la rinnovazione dell'istruttoria sulle prove dichiarative quando l'appello riformi l'assoluzione in base a diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive
art. 6 CEDU
richiamato in relazione al diritto a un equo processo e alle garanzie probatorie connesse alla rinnovazione dell'istruttoria
citato in relazione alla contestazione relativa all'aggravante del reato prevista dall'art. 625 n.7 c.p.
aggravante dell'esposizione alla pubblica fede la cui esclusione o affermazione dipende dalla valutazione delle condizioni di custodia e sorveglianza del bene
Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021
giurisprudenza nomofilattica che afferma l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello riformi l'assoluzione sulla base di valutazione diversa di prove dichiarative decisive
Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016
ulteriore conferma dei principi sulla rinnovazione delle prove dichiarative decisive in caso di riforma dell'assoluzione
Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023
richiamata per l'applicazione temporale dell'art. 573 comma 1-bis c.p.p. e per la competenza del giudice civile in relazione all'epoca di costituzione della parte civile
norma invocata per l'annullamento con rinvio e il rinvio al giudice competente per nuovo giudizio
comma 1-bis (introdotto con d.lgs. 10/10/2022 n.150)
utilizzato per determinare l'applicabilità della disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili in relazione alla data di costituzione di parte civile
Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024
richiamata per la nozione di prove dichiarative decisive e il loro impatto sull'esito del giudizio se rimosse dal materiale probatorio
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione basandosi su diversa valutazione di dichiarazioni testimonali che il primo giudice aveva ritenuto decisive per l'assoluzione, è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria sulle prove dichiarative, anche d'ufficio.
- Le dichiarazioni che, pur non essendo uniche, hanno contribuito all'assoluzione di primo grado e che, se espunte o rivalutate, possono incidere sull'esito del giudizio, devono essere considerate prove decisive ai fini della necessità di rinnovazione.
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede va valutata tenendo conto delle condizioni di sorveglianza e controllo del bene: presenza continuativa o compossesso possono escluderla; la valutazione richiede accertamento probatorio specifico.
- Quando il rinvio riguarda esclusivamente gli effetti civili, il giudice di legittimità può annullare la decisione civile e rimandare il giudizio al giudice civile competente per il nuovo esame e la liquidazione delle spese.
- In caso di ribaltamento di una pronuncia assolutoria è essenziale una motivazione adeguata e rafforzata; la sola diversa lettura delle dichiarazioni senza rinnovazione probatoria può comportare nullità o annullamento.
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