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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01181/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP in un procedimento iscritto originariamente per abuso d'ufficio, poi evocando in ricorso anche la diversa qualificazione dei fatti come sequestro di persona. Ha dedotto l'abnormità del provvedimento per asserita totale mancanza o apparenza della motivazione e violazione di legge, sostenendo che il giudice avesse erroneamente dichiarato inammissibile la sua opposizione all'archiviazione per mancata indicazione di nuovi mezzi di prova e che avesse trascurato la rilevanza penale della condotta di pubblici ufficiali che avrebbe condotto all'applicazione di una misura cautelare in funzione estradizionale, prospettata dalla ricorrente come indebita privazione della libertà personale. La doglianza mirava sostanzialmente a rimettere in discussione il merito della valutazione di archiviazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, anche a voler considerare la diversa qualificazione giuridica dei fatti prospettata dalla ricorrente, l'impugnazione non poteva comunque tradursi in un sindacato di merito sull'ordinanza di archiviazione, essendo tale decisione impugnabile solo nei limiti di cui all'art. 410-bis c.p.p. e, nei casi previsti, mediante reclamo per vizi del contraddittorio. Nel caso concreto, l'udienza camerale era stata regolarmente celebrata con partecipazione delle parti e il GIP aveva comunque esaminato le argomentazioni dell'opponente; pertanto non ricorrevano vizi formali né i presupposti per un reclamo o per un intervento ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso si risolveva in una rivisitazione del merito della vicenda, non consentita avverso un'ordinanza di archiviazione. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    L'ordinanza di archiviazione è impugnabile solo per nullità tassative legate alla mancata partecipazione della persona offesa o alla violazione delle regole sulla camera di consiglio partecipata; non è ammesso un controllo di merito.

  • art. 127, comma 5, c.p.p.

    Le regole sulla partecipazione delle parti alla camera di consiglio devono essere rispettate a pena di nullità del provvedimento nei casi richiamati dall'art. 410-bis c.p.p.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

    La riqualificazione dell'impugnazione opera solo se esiste un rimedio astrattamente praticabile e un giudice competente; non consente di trasformare un ricorso di merito non previsto in un mezzo di impugnazione ammissibile.

  • art. 323 c.p.

    Il procedimento era originariamente iscritto per abuso d'ufficio, reato nel frattempo abrogato; la Corte rileva però che la diversa qualificazione del fatto prospettata dalla ricorrente impedisce di arrestarsi alla sola abrogazione della fattispecie.

Massime di principio

  • Contro l'ordinanza di archiviazione non è ammesso un ricorso per cassazione volto a censurare il merito della decisione o a ottenere una nuova valutazione dei fatti, salvo i limitati casi di nullità tipizzati dalla legge.
  • La persona offesa che abbia proposto opposizione all'archiviazione può dolersi in sede di impugnazione solo di vizi relativi alla partecipazione camerale e al contraddittorio, non della fondatezza sostanziale della decisione di archiviazione.
  • Se il giudice ha celebrato l'udienza camerale partecipata e ha comunque valutato le deduzioni dell'opponente, non sussiste la nullità deducibile ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. e resta precluso ogni reclamo o sindacato ulteriore sul merito.
  • L'abnormità non può essere ravvisata nella sola asserita erroneità della motivazione o nella scelta della qualificazione giuridica del fatto quando il giudice abbia esercitato il proprio potere decisorio nel procedimento.
  • La riqualificazione dell'impugnazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. non può essere utilizzata per rendere ammissibile un mezzo di gravame che la legge non prevede contro quel tipo di provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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