Cassazione Penale, Sentenza n. 31666/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce la nullità assoluta dell'udienza di convalida e del relativo interrogatorio di garanzia per omesso avviso al difensore di fiducia nominato, sostenendo che ciò rende inefficace la custodia cautelare applicata (tentata estorsione in concorso, aggravata ex art. 416-bis.1 c.p.). Chiede l'annullamento dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato tale censura.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Pur riconoscendo che l'omesso avviso al difensore determina la nullità assoluta dell'udienza di convalida e dei provvedimenti assunti in quella sede, la Corte precisa che tale vizio non può essere fatto valere nel procedimento di riesame per ottenere l'estinzione della misura cautelare. Le questioni attinenti all'inefficacia della misura per mancato o invalido interrogatorio di garanzia devono essere dedotte nel subprocedimento avanti al giudice competente (art. 306 c.p.p.) e non nel riesame; se l'interrogatorio valido non viene esperito nel termine di cui all'art. 294 c.p.p., la custodia cautelare perde efficacia ai sensi dell'art. 302 c.p.p. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata per l'aggravante del reato contestato (associazione mafiosa o vicende correlate) ai fini della qualificazione del fatto.
Il giudice di merito ha ritenuto che l'omesso avviso al difensore costituisca causa di nullità assoluta dell'udienza di convalida e del relativo provvedimento, richiamando l'articolo come fondamento della nullità.
Applicato per estendere gli effetti della nullità ai provvedimenti adottati nel corso dell'udienza di convalida.
Stabilisce il termine entro il quale deve essere esperito l'interrogatorio di garanzia: se non rispettato, la misura cautelare può perdere efficacia.
art. 291 e ss. cod. proc. pen.
Richiamate come regole generali sull'esecuzione dei provvedimenti di coercizione personale applicabili quando l'interrogatorio di garanzia è nullo.
Prevede l'inefficacia della custodia cautelare ove non sia stato regolarmente espletato l'interrogatorio di garanzia nei termini previsti.
art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
Indica il rimedio specifico (ricorso per cassazione) contro il provvedimento conclusivo dell'udienza di convalida; la Corte osserva che la mancata impugnazione con questo rimedio preclude far valere la nullità in sede di riesame.
Individua il subprocedimento con cui il giudice delle indagini preliminari può pronunciare sull'estinzione della misura: l'istanza di riesame non è il mezzo adeguato per ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura per vizi dell'interrogatorio.
Norma richiamata in relazione all'impugnabilità dell'ordinanza emessa nel subprocedimento di cui all'art. 306.
Richiamato nel quadro delle impugnazioni in Cassazione; la Corte afferma che la questione sull'inefficacia della misura non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 nel contesto del riesame.
Predispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive adempimenti amministrativi a cura della cancelleria in esecuzione della decisione.
Massime di principio
- L'omesso avviso al difensore di fiducia all'udienza di convalida determina una nullità assoluta dell'udienza e dei provvedimenti adottati in essa.
- Tale nullità, tuttavia, non incide automaticamente sull'efficacia di un successivo provvedimento cautelare autonomo: la custodia cautelare resta un titolo distinto che richiede un valido interrogatorio di garanzia entro i termini di legge.
- Se l'interrogatorio di garanzia espletato in sede di convalida è nullo, il giudice competente deve comunque esperire il nuovo interrogatorio entro il termine di cui all'art. 294 c.p.p.; il mancato adempimento comporta l'inefficacia della custodia (art. 302 c.p.p.).
- Le questioni relative all'inefficacia della misura per vizi relativi all'interrogatorio non sono deducibili nel procedimento di riesame e richiedono l'avvio del subprocedimento previsto dall'art. 306 c.p.p. davanti al giudice competente.
- La mancata impugnazione con il rimedio specifico contro l'ordinanza di convalida (ricorso per cassazione ex art. 391, comma 4) può precludere la possibilità di far valere la relativa nullità in altre fasi impugnatorie.
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