Cassazione Penale, Sentenza n. 21420/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 16/03/2022 che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Roma (18/11/2021). Trombetta era stata ritenuta colpevole per reati riconducibili agli artt. 624, 615-ter e 493-ter c.p.; a Bungaro (indicato talvolta come "Bunciaro" nel provvedimento) era stato riqualificato il reato originariamente ascritto in 493-ter, con rideterminazione della pena a 1 anno e 6 mesi di reclusione e multa di € 400,00. I motivi di ricorso dedotti dai difensori contestavano: 1) per Bungaro, la riqualificazione del reato e la presunta mancanza di prova circa la partecipazione e l'elemento soggettivo, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena; 2) per Trombetta, difetto/insufficienza di motivazione e travisamento delle prove (affermazione di responsabilità basata su congetture) e la mancata concessione delle attenuanti generiche eccessiva commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (art. 606, co. 3, cod.proc.pen.), ritenendoli privi di interesse o manifestamente infondati. In particolare la Corte ha ritenuto che: la riqualificazione operata in sede di merito non venisse impugnata con interesse reale dal ricorrente Bungaro e comunque fosse adeguatamente motivata dai giudici di merito mediante valutazione puntuale delle prove; non ricorresse il vizio di "travisamento macroscopico" delle prove nella doppia conforme (condanna in primo e secondo grado) per Trombetta; la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena siano valutazioni di fatto riservate al giudice di merito non sindacabili in sede di legittimità se fondate e non contraddittorie. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.). La Corte ha inoltre osservato che l'inammissibilità dell'impugnazione rende irrilevante, per il presente giudizio, la successiva modifica normativa (D.Lvo 150/2022) che porta taluni reati a procedibilità a querela, atteso che il rapporto processuale si è interrotto alla data di proposizione dell'impugnazione anteriore all'entrata in vigore della riforma.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
La norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione è stata interpretata per stabilire che le censure mosse erano o privi di interesse o manifestamente infondate: lett. b) relativa a inosservanza/erronea applicazione della legge penale non trovava riscontro; lett. e) relativa al vizio di motivazione è stata ritenuta non sussistente in presenza di motivazione dei giudici di merito adeguata e non contraddittoria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi riassunti conformi alla disciplina ma infondati o privi di interesse.
Il fatto originariamente contestato è stato riqualificato in 493-ter dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione operata e non viziata da mancata indicazione dell'elemento soggettivo o della condotta concorsuale.
La difesa di Bungaro aveva prospettato che la condotta costituisse ricettazione (art. 648) più grave; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione in termini meno gravi non avesse lasciato al ricorrente interesse all'impugnazione ed in ogni caso la decisione di merito fosse adeguatamente motivata.
art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)
La Corte ha ribadito che l'esistenza o meno delle attenuanti generiche è questione di fatto riservata al giudice di merito; l'esclusione delle attenuanti, se motivata con ragioni preponderanti e non contraddittorie, non è sindacabile in Cassazione.
artt. 132 e 133 c.p. (determinazione della pena)
Il Collegio ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella fissazione della pena e nella graduazione delle circostanze attenuanti/aggravanti; la congruità della pena non è sindacabile in Cassazione salvo evidenza di arbitrarietà o illogicità.
Applicata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle somme a favore della Cassa delle ammende in seguito alla declaratoria di inammissibilità.
D.Lvo 150/2022 (modifica procedibilità di alcune fattispecie)
La Corte ha ritenuto che la trasformazione della procedibilità d'ufficio in procedibilità a querela per taluni reati non imponga alcuna statuizione favorevole all'imputato in caso di inammissibilità del ricorso, atteso che il rapporto processuale si era già interrotto alla data di proposizione dell'impugnazione precedente all'entrata in vigore della riforma.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti in concreto se la motivazione dei giudici di merito è complessivamente adeguata, coerente e priva di macroscopici errori logici; le questioni di merito (valutazione delle prove) sono sindacabili solo in presenza di "travisamento macroscopico" o di errori di diritto.
- La riqualificazione del fatto operata dai giudici di merito può privare il ricorrente di interesse a prospettare cenni di maggiore offensività della fattispecie: chi impugna deve avere un interesse concreto rispetto alla qualificazione del reato risultante.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto: se il giudice fornisce motivazione congrua (es. negativa personalità, reiterazione di condotte), la Cassazione non la riforma.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione interviene solo per ragioni di arbitrarietà, illogicità o mancata applicazione dei criteri legali (artt.132-133 c.p.).
- In presenza di impugnazione inammissibile, le conseguenze procedurali (spese, sanzioni pecuniarie) sono applicate e la successiva modifica normativa che rende alcuni reati procedibili a querela non è automaticamente favorevole al ricorrente se il rapporto processuale è già interrotto alla proposizione dell'impugnazione.
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