Cassazione Civile, Ordinanza n. 04599/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale e dalla successiva iniziativa della procedura per estendere il fallimento a una presunta società di fatto occulta, composta dall’imprenditore fallito, da alcuni congiunti e da una società a responsabilità limitata, nonché ai relativi soci illimitatamente responsabili. La Corte d’appello aveva accolto il reclamo solo per alcuni soggetti, revocando il fallimento nei loro confronti, e lo aveva respinto o accolto solo parzialmente per altri, ritenendo provata l’esistenza della società di fatto tra taluni partecipi e l’insolvenza, ma non anche la partecipazione di altri, ravvisando per costoro solo una affectio familiaris. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per errore materiale/di composizione grafica del provvedimento, per asserita incoerenza tra le pagine e il dispositivo; 2) violazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando la valutazione delle prove e l’uso di presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza; 3) violazione delle norme sulla società di fatto e sul fallimento, sostenendo che mancavano gli elementi costitutivi della società e che vi era solo un rapporto familiare; 4) violazione dell’art. 10 l. fall., assumendo che fosse decorso il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, perché la cessazione dell’attività era conoscibile dai terzi al momento del fallimento dell’imprenditore individuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’errore nella composizione del testo della sentenza era una mera svista grafica o materiale, priva di incidenza sul contenuto decisionale e, semmai, correggibile con il rimedio dell’errore materiale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e a contestare l’apprezzamento di merito sulla prova della società di fatto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi ristretto. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché non colpiva una delle rationes decidendi poste dalla Corte territoriale: la non applicabilità dell’art. 10 l. fall. alle società di fatto/occulte, per le quali il termine annuale decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, evento qui non configurabile; inoltre, la censura riproponeva una questione di fatto sulla conoscenza della cessazione dell’attività da parte dei terzi. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
consente l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili quando emerga l'esistenza di una società di fatto occulta successivamente al fallimento dell'imprenditore individuale.
la nullità della sentenza non ricorre per una mera svista grafica o materiale che non incida sul contenuto decisionale.
le presunzioni semplici sono valutate dal giudice di merito; in cassazione non è consentito un nuovo giudizio sul loro apprezzamento se non nei limiti consentiti sul vizio di motivazione.
la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
la selezione delle prove ritenute più convincenti e la loro valorizzazione appartengono al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la ricostruzione del fatto concreto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non è consentita una censura di insufficienza motivazionale nel testo vigente, se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese; tale meccanismo non si applica, secondo la Corte, alle società di fatto o occulte, per le quali la cancellazione non è possibile.
art. 13
richiamato solo ai fini del contributo unificato aggiuntivo, senza ulteriore specificazione nel testo riportato.
Massime di principio
- Un errore puramente materiale o grafico nel testo della sentenza non determina nullità del provvedimento se il contenuto decisorio complessivo è univoco e chiaramente ricostruibile dalla motivazione e dal dispositivo; in tali casi opera, semmai, il rimedio della correzione dell'errore materiale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa: l'apprezzamento del materiale istruttorio, la scelta delle prove ritenute più convincenti e la ricostruzione della fattispecie concreta spettano al giudice di merito.
- La violazione di legge deducibile ex art. 360, n. 3, c.p.c. attiene all'erronea interpretazione della norma astratta; se la censura investe soltanto la ricostruzione del fatto concreto o il giudizio probatorio, essa è inammissibile come motivo di violazione di legge.
- La deduzione del vizio motivazionale non può risolversi in una contestazione di insufficienza argomentativa o in una diversa lettura delle risultanze istruttorie, dovendo riguardare, nei limiti attuali dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- In tema di estensione del fallimento di società di fatto o occulte, il termine annuale previsto dall'art. 10 l. fall. non può essere applicato secondo il criterio formale della cancellazione dal registro delle imprese quando tale cancellazione non sia strutturalmente configurabile; inoltre, la mera conoscenza della cessazione dell'attività dell'imprenditore non equivale, di per sé, alla conoscenza della cessazione del rapporto sociale occulto.
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