Cassazione Civile, Ordinanza n. 17094/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I ricorrenti, addetti come tecnici on field alla manutenzione straordinaria di impianti in area torinese, deducevano che fino al 30 giugno 2013 il tempo di percorrenza tra sede aziendale e primo cliente e tra ultimo cliente e sede aziendale era retribuito come orario di lavoro. Dopo un accordo collettivo aziendale del 27 marzo 2013, applicato dall'1 luglio 2013, tale tempo di viaggio non veniva più retribuito, salvo l'eventuale eccedenza rispetto a 30 minuti giornalieri complessivi, con controllo tramite geolocalizzazione del mezzo aziendale. Chiedevano la declaratoria di nullità parziale della clausola dell'accordo aziendale che escludeva la retribuzione di quel tempo, sostenendo il contrasto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 66/2003 e con la giurisprudenza CGUE sul tempo di lavoro; domandavano anche la conseguente integrazione del regolamento negoziale e la condanna della società al pagamento delle somme maturate dal 1 luglio 2013 al giugno 2017. In cassazione censuravano la sentenza d'appello per avere ritenuto inammissibile la domanda di nullità parziale sulla base dell'assunto che la caducazione della clausola avrebbe alterato l'equilibrio sinallagmatico dell'accordo collettivo e per avere escluso la sostituzione automatica della clausola nulla con la disciplina imperativa; deducevano inoltre omessa pronuncia sulla domanda di nullità della clausola.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi riuniti, cassando la sentenza della Corte d'appello di Torino. Ha ritenuto erroneo il ragionamento del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di nullità parziale facendo leva sull'asserita inscindibilità dell'accordo collettivo e sull'alterazione dell'equilibrio negoziale, poiché la società non aveva neppure eccepito la nullità totale dell'accordo. La Corte ha affermato che, in tema di nullità parziale, opera il favor per la conservazione del contratto e che la nullità si estende all'intero contratto solo se chi la invoca provi l'interdipendenza tra clausola nulla e restante regolamento; inoltre, la sostituzione automatica ex art. 1339 c.c., richiamata dall'art. 1419, comma 2, c.c., impedisce di estendere la nullità all'intero accordo e neutralizza eventuali clausole di inscindibilità. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame della nullità della clausola e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità parziale di una clausola non si estende automaticamente all'intero contratto; l'estensione totale è eccezionale e richiede la prova dell'interdipendenza della clausola nulla con il restante assetto negoziale. Il comma 2, in combinazione con l'art. 1339 c.c., impone la sostituzione automatica della clausola nulla con la norma imperativa.
Richiamato insieme alle norme sulla nullità per sostenere l'invalidità della clausola e l'eventuale estensione all'intero accordo.
Richiamato quale norma invocata dai ricorrenti in relazione alla possibile elusione di disciplina imperativa.
Richiamato quale base della dedotta nullità della clausola per contrasto con norme imperative.
La sostituzione automatica delle clausole contrattuali opera in modo inderogabile, impedendo l'estensione della nullità all'intero contratto e sostituendo alla clausola nulla la disciplina imperativa.
art. 39 Cost.
La contrattazione collettiva non può porsi in contrasto con le prescrizioni normative minime e con i principi dell'ordinamento multilivello; l'autonomia collettiva non è lesa dal rispetto di norme inderogabili.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003
Richiamato dai ricorrenti come parametro per qualificare come tempo di lavoro il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, incluso lo spostamento necessario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base del motivo relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Massime di principio
- In tema di nullità parziale, l'ordinamento privilegia la conservazione del contratto: la nullità di una clausola si estende all'intero regolamento negoziale solo in via eccezionale e a condizione che sia dimostrata l'interdipendenza essenziale tra la clausola nulla e il resto dell'accordo.
- L'onere di provare che la caducazione della singola clausola travolge l'intero contratto grava sulla parte interessata alla nullità totale; il giudice non può rilevare d'ufficio tale effetto estensivo se non risulta prospettato e provato nei termini dovuti.
- La sostituzione automatica della clausola nulla con la disciplina imperativa è un meccanismo inderogabile che preserva il contratto e impedisce che eventuali clausole di inscindibilità o la valutazione soggettiva dell'essenzialità possano neutralizzare la norma imperativa.
- La contrattazione collettiva deve operare nel quadro delle fonti di rango superiore e delle norme minime inderogabili; il rispetto di tali limiti non viola di per sé l'autonomia sindacale riconosciuta dall'art. 39 Cost.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16988/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16997/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16999/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17008/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17019/2024 del 20/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →