Cassazione Penale, Ordinanza n. 06173/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha contestato la ritenuta configurabilità del reato, sostenendo che la condotta non integrasse gli estremi della resistenza. Ha inoltre censurato la mancata esclusione della recidiva e il riconoscimento delle attenuanti generiche solo in equivalenza con la recidiva, lamentando un trattamento sanzionatorio troppo severo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o generici. Ha ritenuto logica e adeguata la motivazione della Corte di appello sulla sussistenza del delitto di resistenza, valorizzando la condotta di fuga in auto ad altissima velocità, con guida pericolosa, sorpassi azzardati e ingresso contromano in una strada tangenziale. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze su recidiva e attenuanti generiche, osservando che i giudici di merito avevano motivato la scelta sanzionatoria con la gravità del pericolo cagionato e i precedenti penali. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta di chi tenta di sottrarsi al controllo di polizia mediante una fuga pericolosa alla guida di un veicolo può integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto contestato come resistenza a pubblico ufficiale.
Le attenuanti generiche possono essere negate o ritenute equivalenti alla recidiva in presenza di elementi ostativi valorizzati dal giudice di merito, come la gravità del pericolo e i precedenti penali.
La recidiva può incidere sul trattamento sanzionatorio e non è censurabile in cassazione con doglianze generiche prive di specifici elementi di critica.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la fuga posta in essere per sottrarsi al controllo, se caratterizzata da modalità di guida estremamente pericolose e idonee a ostacolare l'azione della polizia, può integrare la fattispecie incriminatrice.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione è inammissibile quando si risolve in una mera contrapposizione valutativa a fronte di una motivazione di merito non illogica e coerente con gli elementi fattuali.
- Le doglianze relative a recidiva e attenuanti generiche devono essere specifiche e ancorate a elementi concreti; in mancanza, sono generiche e non scrutinabili utilmente in cassazione.
- La concessione delle attenuanti generiche e il loro bilanciamento con la recidiva sono valutazioni di merito sorrette da motivazione sufficiente quando il giudice valorizza la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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