Sentenza del 23/03/2015 n. 52 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Imposte sui redditi - Soggetto passivo - Doppia residenza in due Stati dell'Unione - Criteri di diritto interno- Convenzioni internazionali - Prevalenza - Convenzione italo-austriaca - Criterio del "centro di interessi vitali".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha individuato il centro degli interessi vitali del contribuente in Austria, dove risultavano prevalenti e documentate le sue relazioni complessive. Di conseguenza, ai fini convenzionali, la residenza fiscale è stata attribuita all'Austria, con prevalenza della disciplina convenzionale sui criteri interni e conseguente esclusione della pretesa impositiva italiana fondata sulla sola residenza interna.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione dello Stato di residenza fiscale del contribuente, che disponeva di una doppia residenza, in Italia e in Austria. Poiché i criteri interni previsti dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. 917/1986 non consentivano di risolvere il conflitto, occorreva applicare la Convenzione italo-austriaca contro le doppie imposizioni. Il criterio della disponibilità di una stabile abitazione non era risolutivo; è stato quindi applicato il criterio sussidiario del "centro degli interessi vitali", valutando le relazioni economiche, personali, sociali, politiche e culturali del contribuente.
Norme richiamate
Articolo 2, commi 2 e 2-bis, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Stabilisce i criteri interni per determinare la residenza fiscale delle persone fisiche. Tali criteri operano in via preliminare, ma non risolvono necessariamente i conflitti derivanti da una doppia residenza in due Stati.
Fa salvi gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni resi esecutivi in Italia, che prevalgono sui criteri interni incompatibili.
Convenzione italo-austriaca contro le doppie imposizioni, stipulata a Vienna il 29 giugno 1981 e ratificata con legge 18 ottobre 1984, n. 762
In caso di doppia residenza, prevede criteri convenzionali successivi per individuare lo Stato di residenza fiscale prevalente. Quando la stabile abitazione non è decisiva, assume rilievo il centro degli interessi vitali, determinato sulla base delle relazioni personali ed economiche complessive.
Articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione italo-austriaca
Il criterio della stabile abitazione è stato ritenuto inidoneo a risolvere il conflitto nel caso concreto; pertanto è stato applicato il criterio successivo del centro degli interessi vitali.
Massime di principio
- In presenza di doppia residenza fiscale tra Italia e un altro Stato, si applicano prima i criteri della normativa interna, ma, se permane il conflitto, prevalgono le convenzioni contro le doppie imposizioni.
- La disponibilità di un'abitazione in entrambi gli Stati non è necessariamente decisiva: occorre passare ai criteri convenzionali successivi.
- Il centro degli interessi vitali si individua valutando complessivamente le relazioni personali, familiari, economiche, sociali, politiche e culturali, senza basarsi su un solo elemento.
- Il contribuente deve documentare in modo concreto dove si concentrano le relazioni prevalenti; sono rilevanti, tra gli altri, attività lavorativa, patrimonio, famiglia, partecipazione sociale e legami economici.
- Quando la convenzione attribuisce la residenza prevalente all'altro Stato, l'Italia non può fondare la tassazione mondiale del contribuente sulla sola applicazione automatica dei criteri interni.
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