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Sentenza

Sentenza del 23/03/2015 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Lecco

ACCERTAMENTO - Mancata allegazione documenti acquisiti presso terzi - Illegittimità avviso di accertamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione dei documenti utilizzati dall'Amministrazione finanziaria e per carenza di motivazione. In particolare, la pretesa fiscale si fondava su un file rinvenuto nel computer di una società cliente, dal quale l'Agenzia aveva dedotto una presunta vendita occulta di beni. Il file non era stato allegato all'avviso, né fornito o riprodotto integralmente al contribuente; nel processo verbale di constatazione era stato inserito soltanto un riepilogo o una rielaborazione effettuata dai verificatori.

La decisione

La censura è stata ritenuta fondata e l'avviso di accertamento è stato dichiarato illegittimo. L'omessa allegazione del file, documento essenziale per comprendere e verificare la pretesa tributaria, ha violato gli obblighi di motivazione e di allegazione previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. L'obbligo sarebbe stato rispettato soltanto mediante la fedele riproduzione del contenuto del file nel processo verbale di constatazione, non essendo sufficiente un riepilogo o una rielaborazione dei dati originali.

Norme richiamate

  • Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato e consentire al contribuente di conoscere gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa. Quando la motivazione richiama documenti non conosciuti o non già disponibili al contribuente, tali documenti devono essere allegati o riprodotti in modo fedele e completo.

  • Art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento deve indicare in modo motivato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria. Non è sufficiente un generico richiamo a documenti esterni non messi a disposizione del contribuente, quando questi siano essenziali per ricostruire e verificare l'accertamento.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento è potenzialmente illegittimo se si fonda su documenti acquisiti presso terzi che non siano stati allegati, messi a disposizione o riprodotti fedelmente nell'atto o nel processo verbale richiamato.
  • Un semplice riepilogo o una rielaborazione effettuata dai verificatori non sostituisce necessariamente il documento originario, soprattutto quando il contribuente non possa controllare la completezza e l'attendibilità della ricostruzione.
  • L'obbligo di motivazione deve permettere al contribuente di comprendere integralmente la contestazione e di esercitare concretamente il diritto di difesa; la mancata disponibilità della fonte probatoria essenziale può comportare l'annullamento dell'atto.
  • La violazione non ricorre necessariamente quando il documento sia già conosciuto o sia stato validamente consegnato al contribuente, oppure quando il suo contenuto sia stato riprodotto integralmente e fedelmente nell'atto o nel processo verbale.
  • In caso di contestazione, occorre verificare se il documento esterno costituisca il fondamento decisivo dell'accertamento e se la sua omissione abbia impedito una verifica effettiva della pretesa fiscale.

Testo integrale

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