Sentenza del 23/03/2015 n. 289 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento - Avviso di Accertamento in materia di IRES - IRAP - Disapplicazione normativa sulle società di comodo (Società Immobiliari).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'applicazione della normativa sulle società di comodo e la conseguente determinazione induttiva del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP. Sosteneva che ricorressero condizioni oggettive tali da impedire il superamento del test di operatività, in particolare l'impossibilità di applicare canoni di locazione sufficientemente elevati, purché congrui rispetto ai valori di mercato. La società richiamava anche la circolare n. 25/E del 2007 del Ministero delle Finanze.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto astrattamente possibile la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo per le società immobiliari quando siano provate specifiche circostanze oggettive, come l'impossibilità di conseguire ricavi adeguati mediante canoni di mercato. Tuttavia, nel caso concreto, ha giudicato insufficiente la prova fornita dalla società circa l'esistenza di una causa oggettiva che avesse impedito il conseguimento dei ricavi e degli incrementi previsti per tutte le categorie di beni, immobilizzazioni e proventi vari. Pertanto, ha ritenuto legittima la determinazione del reddito imponibile effettuata dall'Ufficio.
Norme richiamate
Normativa sulle società di comodo e test di operatività
La disciplina può essere disapplicata quando il contribuente dimostri l'esistenza di situazioni oggettive che abbiano reso concretamente impossibile il raggiungimento dei ricavi o dei proventi minimi previsti. La mera natura immobiliare della società non è sufficiente.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 25/E del 2007
Per le società immobiliari può rilevare l'impossibilità di praticare canoni sufficienti a superare il test di operatività, purché i canoni applicati siano congrui rispetto ai valori di mercato e la situazione oggettiva sia adeguatamente dimostrata.
Disciplina IRES e IRAP
La ricostruzione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP secondo i parametri applicabili alle società non operative è legittima quando il contribuente non prova adeguatamente le cause oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi minimi.
Massime di principio
- Una società immobiliare può chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, ma deve fornire una prova concreta, documentata e specifica delle circostanze oggettive che hanno impedito il superamento del test di operatività.
- La semplice difficoltà commerciale, la scelta di applicare canoni ridotti o la generica natura immobiliare della società non bastano, di regola, a dimostrare l'impossibilità oggettiva di conseguire i ricavi minimi.
- I canoni di locazione inferiori ai valori necessari per superare il test possono essere giustificati solo se risultano congrui rispetto alle effettive condizioni di mercato e adeguatamente supportati da elementi probatori.
- La prova deve riguardare in modo completo le diverse categorie di beni, immobilizzazioni e proventi considerate dalla disciplina, non soltanto uno specifico immobile o una singola voce reddituale.
- In assenza di una dimostrazione puntuale della causa oggettiva, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP secondo la disciplina delle società non operative.
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