Sentenza del 23/03/2015 n. 275 - Comm. Trib. Prov. Modena
Società di capitali cancellate - avviso di accertamento - notifica ai soci - consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di capitali dopo la sua cancellazione dal Registro delle imprese. La questione centrale era stabilire se l’atto potesse essere notificato alla società ormai estinta oppure dovesse essere notificato ai soci, considerati successori della società nei rapporti giuridici ancora pendenti. È stato inoltre considerato l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, ma tale disposizione non era applicabile al caso concreto perché entrata in vigore dopo l’avviso di accertamento.
La decisione
La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne determina l’estinzione e comporta la successione dei soci nei rapporti giuridici residui. Di conseguenza, l’avviso di accertamento deve essere notificato a tutti i soci, non potendo essere validamente notificato esclusivamente alla società ormai estinta. La disciplina sopravvenuta dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che differisce per cinque anni gli effetti dell’estinzione ai fini tributari, non può essere applicata retroattivamente all’avviso oggetto del giudizio.
Norme richiamate
Art. 2495 del Codice civile
La cancellazione della società dal Registro delle imprese, dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, determina l’estinzione della società.
La cancellazione produce l’estinzione della società e trasferisce ai soci, in qualità di successori, i rapporti giuridici non definiti, nei limiti e secondo le regole applicabili alla successione.
Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
La norma introduce, per finalità tributarie, un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione societaria. Tuttavia, essendo entrata in vigore il 13 dicembre 2014, non è applicabile retroattivamente agli avvisi di accertamento emessi anteriormente.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società di capitali, gli atti tributari relativi a periodi o obbligazioni ancora pendenti devono essere indirizzati ai soci successori, con notifica a tutti i soggetti interessati.
- La notifica effettuata esclusivamente alla società già cancellata, e quindi estinta, può essere invalida perché manca un destinatario giuridicamente esistente.
- Occorre verificare la data di entrata in vigore delle norme che differiscono gli effetti dell’estinzione societaria: le disposizioni sopravvenute non possono normalmente essere applicate retroattivamente a precedenti avvisi di accertamento.
- La responsabilità dei soci successori non implica automaticamente una responsabilità illimitata: l’Amministrazione deve rispettare le regole sulla successione e dimostrare i presupposti dell’obbligazione nei confronti dei singoli soci.
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