Sentenza del 23/03/2015 n. 299 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
FINANZA LOCALE - IRAP - Attività di medico specialista - Assenza di collaboratori - Esercizio attività presso strutture sanitarie private - Carenza di autonoma organizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta infondata per carenza di autonoma organizzazione. L'utilizzo di beni strumentali ordinari e l'eventuale partecipazione a studi associati non provano automaticamente il presupposto IRAP quando il professionista opera prevalentemente all'interno dell'organizzazione di strutture sanitarie private e senza personale o mezzi eccedenti il minimo necessario per l'esercizio personale dell'attività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione necessario per l'applicazione dell'IRAP. L'attività professionale era svolta senza collaboratori e utilizzando, nell'ambito di strutture sanitarie private, attrezzature e ambienti messi a disposizione dalle stesse strutture e soggetti alle loro indicazioni organizzative. La disponibilità di un automezzo, di macchine d'ufficio e di un telefono radiomobile, nonché la partecipazione a studi professionali associati, sono state ritenute circostanze non sufficienti, da sole, a dimostrare l'esistenza di una struttura autonomamente organizzata.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è esercitata con un'autonoma organizzazione, ossia mediante una struttura propria che ecceda il minimo indispensabile per lo svolgimento personale dell'attività.
Massime di principio
- Per i professionisti, l'assenza di dipendenti o collaboratori costituisce un elemento rilevante per escludere l'autonoma organizzazione, anche se non è necessariamente decisivo da solo.
- L'utilizzo di beni strumentali ordinari, come automobile, telefono e apparecchiature d'ufficio, non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP se tali beni sono compatibili con il normale esercizio personale dell'attività.
- Quando il professionista lavora presso strutture sanitarie altrui, utilizzandone locali, strumenti e organizzazione, può mancare il requisito dell'autonoma organizzazione propria.
- La partecipazione a uno studio associato non dimostra automaticamente l'esistenza dell'autonoma organizzazione: occorre verificare in concreto se l'associazione fornisca una struttura autonoma, stabile e riferibile al professionista.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando personale impiegato, valore e quantità dei beni strumentali, disponibilità di una struttura propria e grado di autonomia rispetto alle strutture presso cui l'attività viene svolta.
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