Cassazione Penale, Sentenza n. 39830/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fiorentino impugnava la condanna per i reati di cui agli artt. 434 e 449 c.p. (crollo colposo/disastro) per aver provocato un'esplosione in casa saturando l'ambiente di gas; ha dedotto: (i) carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle dichiarazioni dei vigili del fuoco (Pavani e Pacicco) che avrebbero escluso un "crollo vero e proprio" e la fisionomia di disastro, mettendo in dubbio la materialità del reato; (ii) incompatibilità tra vizio parziale di mente e responsabilità colposa, con richiesta in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 c.p.; (iii) omessa valutazione e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); (iv) violazione dell'art. 228 c.p. e di altri principi costituzionali per avere imposto, nell'ambito della libertà vigilata, la prescrizione dell'obbligo di ricovero, trasformando la misura in una misura di tipo detentivo; (v) omessa motivazione circa la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto integrata la struttura argomentativa delle due sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello) e che i giudici di merito avessero correttamente valutato i fatti in fatto ed ex ante: pur non essendosi verificato un "crollo" nella accezione comune, l'esplosione aveva determinato lesioni al solaio e alle pareti, distacco di parti dell'edificio e proiezione di infissi sulla pubblica via con concreto pericolo per l'incolumità pubblica, idoneità che giustifica la fattispecie degli artt. 434 e 449 c.p. Quanto al vizio parziale di mente, i giudici hanno motivatamente ritenuto la residua capacità di intendere e di volere e la riconoscibilità del pericolo, rendendo la condotta rimproverabile a titolo di colpa; è dunque infondata la censura di incompatibilità e la questione costituzionale è stata ritenuta irrilevante. E' stato confermato il diniego della tenuità (art. 131-bis) per valutazione di merito non censurabile in questa sede. La prescrizione dell'obbligo di ricovero, inserita in un programma terapeutico già in atto, non è stata ritenuta idonea a trasformare la libertà vigilata in misura detentiva e risulta conforme all'art. 228 c.p. Infine, è stato rigettato il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Conseguenze pratiche: confermata la condanna a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno con prescrizioni, e condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Rilevata la sussistenza del reato di crollo colposo anche quando il dissesto assume la forma di una caduta parziale che, ex ante, ponga concreto pericolo per la pubblica incolumità; non è necessario il distacco delle strutture essenziali perché l'evento sia qualificato come crollo disastroso.
La fattispecie penale collegata al disastro è interpretata in senso che può comprendere crolli o cadute parziali dell'edificio purché, per diffusività degli effetti, si prospetti un pericolo per un numero indeterminato di persone; la nozione di 'crollo' non richiede in tutti i casi la disintegrazione delle strutture essenziali.
Il vizio parziale di mente non esclude automaticamente l'addebito per colpa: occorre valutare la residua capacità di intendere e volere e se il soggetto potesse riconoscere e reagire al pericolo; pertanto l'art. 89 è applicabile anche nei delitti colposi quando ricorrano elementi che rendono esigibile la regola cautelare.
La tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e combinata dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la mera modesta entità dei danni non è sufficiente se la condotta e il pericolo creato non risultano irrilevanti.
La misura di sicurezza della libertà vigilata può comprendere prescrizioni terapeutiche, compreso il ricovero, purché tali prescrizioni non snaturino il carattere non detentivo della misura e siano funzionali al programma terapeutico e alla prevenzione della recidiva.
Richiamato nel motivo del ricorso ma la Corte ha ritenuto che la prescrizione faccia parte di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e non si risolva in un trasferimento di poteri ai sanitari.
Distinzione fra delitto di crollo colposo e contravvenzione di rovina di edifici: la differenza si basa sulla diffusività e sul rischio per un numero indeterminato di persone; in certe fattispecie il reato può essere riqualificato, ma nel caso di specie i presupposti per la contravvenzione non erano sussistenti.
Richiamato in relazione al coefficiente psicologico: la valutazione se l'evento sia stato intenzionale, contro o oltre l'intenzione è strumento necessario per determinare il rapporto fra imputabilità, colpa e responsabilità.
Criteri per la valutazione della tenuità e per la sospensione condizionale della pena: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo sono parametri discrezionali di merito non sindacabili se adeguatamente motivati.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento giuridico delle censure di vizio di motivazione gravate in cassazione: la Corte ha esaminato le doglianze (carenza, contraddittorietà, illogicità) e le ha ritenute infondate rispetto alle valutazioni di merito.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale invocata per il deposito del ricorso in cassazione; citata in relazione alle deduzioni del ricorrente.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di censurare l'art. 89 c.p.; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione costituzionale perché il vizio parziale non era tale da rendere inesigibile il comportamento doveroso.
art. 3 Cost.
Censura sulla presunta irragionevolezza e disparità di trattamento connessa all'applicazione dell'art. 89 c.p.; ritenuta infondata perché non è stata indicata una discriminazione ragionevole.
art. 25 Cost.
Richiamato in relazione alla critica sulle prescrizioni della libertà vigilata; la Corte non ha ritenuto violato il principio di legalità in quanto le prescrizioni erano motivate e rientranti nella materia legislativa.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come "crollo" o "disastro" va valutata ex ante sulla base dell'attitudine dell'evento a creare un pericolo concreto per la pubblica incolumità: non è necessario il distacco delle strutture essenziali se gli effetti sono diffusivi.
- Le dichiarazioni di tecnici o vigili del fuoco non sono vincolanti: il giudice di merito può trarre autonome conclusioni in fatto purché adeguatamente motivate.
- Il vizio parziale di mente non esclude automaticamente la responsabilità colposa; occorre valutare la residua capacità di intendere e volere e la possibilità che l'agente riconoscesse ed evitasse il pericolo.
- Il riconoscimento della tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e motivata dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; danni apparentemente limitati non garantiscono automaticamente il beneficio.
- La misura di sicurezza della libertà vigilata può prevedere prescrizioni terapeutiche, compreso il ricovero, purché ciò non determini una trasformazione in misura detentiva e sia giustificato da esigenze di prevenzione della recidiva.
- In presenza di decisioni di merito conformi, la Cassazione esamina l'atto impugnato integrando la motivazione dei due gradi come un corpo unico; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni.
- Le valutazioni di merito su gravità, pericolosità sociale e prognosi di recidiva (incidenza su tenuità e sospensione condizionale) sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione ammesso dall'art. 606 c.p.p.
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