Cassazione Penale, Ordinanza n. 28690/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per evasione. I motivi dedotti riguardavano: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la ritenuta recidiva. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché, da un lato, meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito, e, dall'altro, generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di evasione, richiamata come titolo del reato oggetto della condanna impugnata.
Richiamato indirettamente quale base della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dalla ricorrente, ma non riconosciuta.
Richiamato indirettamente in relazione alla recidiva contestata e ritenuta dai giudici di merito.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura è inammissibile quando è formulata in termini generici e non indica puntualmente gli errori логico-giuridici della decisione impugnata.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotto in cassazione con una mera ripetizione delle argomentazioni già proposte nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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