Cassazione Civile, Ordinanza n. 29632/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un'autovettura, mentre percorreva un tratto autostradale, urtava contro un detrito presente sulla carreggiata e riportava danni. La proprietaria del veicolo agiva contro la società concessionaria/gestore dell'autostrada chiedendo il risarcimento, invocando la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale, in appello della società convenuta, riformava la decisione ritenendo provato il fatto del terzo quale causa esterna, imprevedibile e inevitabile, idonea a interrompere il nesso causale tra cosa custodita e danno, valorizzando l'assenza di segnalazioni degli utenti circa la presenza del detrito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la danneggiata denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2051 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse invertito l'onere della prova, esonerando la società custode dall'allegare e provare un'effettiva attività positiva di controllo, vigilanza e manutenzione espletata in tempo prossimo all'evento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Teramo in diversa composizione per un nuovo esame. Ha ritenuto errato il ragionamento del giudice di merito, perché l'esonero del custode richiede una prova rigorosa della repentinità dell'alterazione della strada e dell'effettivo svolgimento di un'idonea e continua attività di controllo e vigilanza, non essendo sufficiente inferire l'imprevedibilità del fattore esterno dalla sola mancanza di segnalazioni degli utenti. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La responsabilità del custode dell'autostrada permane salvo prova liberatoria rigorosa; per andare esente, il custode deve dimostrare che il danno sia derivato da un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, non eliminabile con tempestiva diligenza e con un'effettiva attività di controllo e vigilanza.
Richiamato in relazione alla dedotta inversione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che non può essere esclusa la responsabilità del custode senza una prova adeguata dell'adempimento diligente degli obblighi di controllo e manutenzione.
Norma procedurale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. della pubblica amministrazione o del gestore di una strada, occorre distinguere tra pericoli intrinseci alla struttura e alterazioni repentine e imprevedibili della cosa: solo in quest'ultima ipotesi può operare la prova liberatoria del custode.
- L'esonero del custode richiede la dimostrazione, rigorosa e concreta, che il fatto dannoso sia stato causato da un fattore esterno, estemporaneo e non eliminabile con immediatezza neppure mediante una diligente attività di manutenzione e vigilanza.
- Non è sufficiente, per escludere la responsabilità del custode, desumere l'imprevedibilità del pericolo dalla sola assenza di segnalazioni degli utenti della strada; occorre verificare l'effettiva predisposizione e attuazione di un controllo idoneo nel contesto specifico del sinistro.
- Nel giudizio sulla responsabilità da cose in custodia, il giudice deve accertare in concreto se, nel tempo utile tra l'insorgenza del pericolo e il sinistro, il custode abbia potuto intervenire per rimuovere la situazione pericolosa secondo un criterio di normale diligenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29569/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29571/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29572/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29577/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29582/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29584/2024 del 18/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →