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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15424/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Ha dedotto violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. in relazione alla dosimetria della pena e al correlato giudizio di bilanciamento, sostenendo che tale errore rendesse illegale la pena applicata. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha ritenuto che la doglianza sulla sola dosimetria della pena, oltre a essere aspecifica, non rientri tra i motivi deducibili, salvo il caso di pena illegale in senso stretto. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la pena è illegale per erroneo bilanciamento tra circostanze solo se eccede i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie, evenienza non ricorrente nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, ammettendo solo specifiche doglianze, tra cui l'illegalità della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla dosimetria della pena e al bilanciamento, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nel perimetro del ricorso contro il patteggiamento, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

  • artt. 23 ss. c.p.

    Richiamati, insieme agli artt. 65 e 71 ss. c.p., come parametri per individuare i limiti edittali generali oltre i quali la pena diventa illegale.

  • artt. 65 e 71 ss. c.p.

    Richiamati quali limiti edittali generali rilevanti ai fini della nozione di pena illegale.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62

    Norma che ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro il patteggiamento.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per affermare che, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; non è consentita una censura generica sulla mera dosimetria della pena.
  • La pena è "illegale" ai fini dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento solo quando supera i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie; non basta l'eventuale errore nei passaggi intermedi del calcolo sanzionatorio.
  • La deduzione di un errore nel giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti non rende di per sé illegale la pena se il risultato finale resta entro i limiti legali applicabili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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