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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39036/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasceva da una successione ereditaria nella quale un figlio del de cuius sosteneva che il testamento olografo pubblicato dal fratello fosse nullo per difetto di autografia e chiedeva la divisione dell'asse secondo le regole della successione legittima, oltre al rendiconto dell'erede nel possesso dei beni comuni; in via subordinata, per l'ipotesi di validità del testamento, domandava tutela per lesione di legittima. Il tribunale aveva dichiarato nullo il testamento, aperto la successione legittima e rigettato la domanda di rendiconto; in appello, il testamento veniva confermato come apocrifo e veniva accolta anche la domanda incidentale di pagamento dell'indennità per il godimento esclusivo del bene ereditario. Nel ricorso per cassazione l'erede soccombente deduceva, con due motivi, che: 1) non poteva ritenersi corretta l'azione di accertamento della nullità del testamento senza uno specifico onere probatorio della parte attrice, né poteva utilizzare l'esito della verificazione grafologica perché la domanda di verificazione sarebbe stata inammissibile; 2) la domanda di rendiconto non comprendeva la pretesa dell'indennità per il godimento esclusivo del bene comune, che sarebbe stata domanda nuova in appello, e comunque non sarebbe stata provata la detenzione esclusiva del bene da parte sua.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della non autografia del testamento era stata concretamente posta in giudizio, la verificazione grafologica era stata richiesta dalla parte poi ricorrente, e comunque la nullità eventualmente derivante dall'inammissibilità di quella richiesta non era invocabile da chi aveva causato il vizio; inoltre le prove acquisite restavano valutabili dal giudice. Ha rigettato anche il secondo motivo affermando che la domanda di rendiconto comprende anche i frutti civili derivanti dall'uso esclusivo del bene comune, liquidabili mediante un canone locativo figurativo, e che la contestazione sulla mancata prova del possesso esclusivo era inammissibile o comunque generica perché tardiva e non adeguatamente autosufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, alle spese della procedura ex art. 373 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 216 c.p.c.

    procedimento di verificazione della scrittura privata

    La Corte ha osservato che, anche a voler ritenere in tesi viziata la verificazione per difetto di interesse o per errata impostazione processuale, nel caso concreto essa era stata comunque attivata dalla parte che poi se ne doleva, sicché la relativa nullità non poteva essere utilmente fatta valere da chi l'aveva provocata.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    la parte che ha dato luogo al vizio non può giovarsi della conseguente nullità

    La nullità del mezzo istruttorio o della sua attivazione non può essere invocata dalla parte che vi ha dato causa.

  • art. 373 c.p.c.

    spese della procedura ex art. 373 cod. proc. civ.

    La Corte ha liquidato le spese del procedimento cautelare/accessorio instaurato in relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione del testamento olografo per difetto di autografia, la questione della validità dell'atto può essere decisa sulla base degli elementi istruttori ritualmente acquisiti nel processo, e la consulenza o verificazione espletata nel giudizio è utilizzabile dal giudice anche se la sua attivazione è stata sollecitata in un diverso quadro processuale, purché la nullità non sia utilmente deducibile dalla parte che l'ha provocata.
  • La parte che abbia dato causa a un eventuale vizio processuale o istruttorio non può poi trarne vantaggio invocandone la nullità, per effetto del principio di cui all'art. 157, comma 3, c.p.c.
  • La domanda di rendiconto proposta nei rapporti tra coeredi o comunisti comprende anche la pretesa al ristoro dei frutti civili derivanti dal godimento esclusivo del bene comune, quantificabili mediante un canone locativo figurativo.
  • Nel giudizio di legittimità, la contestazione di un fatto storico è inammissibile o comunque non decisiva quando risulti tardiva rispetto al giudizio di merito o non sia sorretta da puntuale autosufficienza.
  • Le prove ritualmente acquisite restano nella disponibilità del giudice ai fini della decisione, indipendentemente dalla parte che le abbia introdotte.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoDivisione ereditariaProveRicorso per cassazione
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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