Cassazione Penale, Ordinanza n. 22172/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha impugnato il provvedimento con cui la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione tra reati definiti da tre sentenze di condanna. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe violato gli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., perché non avrebbe valutato adeguatamente la tipologia dei reati, la loro omogeneità, le modalità esecutive e le abitudini di vita; inoltre, non sarebbe sufficiente il solo dato temporale per escludere l'unicità del disegno criminoso. È stata anche depositata una memoria difensiva, ma tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e che, in sostanza, mirasse a una diversa rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente applicato gli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., valorizzando la distanza temporale tra i fatti, la loro disomogeneità e le diverse modalità e circostanze di commissione, elementi incompatibili con un vincolo ideativo unitario. La memoria difensiva depositata oltre il termine è stata considerata tardiva e quindi non esaminabile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta di indici rivelatori dell'unitarietà del disegno criminoso; il giudice può negarlo quando i reati risultino disomogenei, distanziati nel tempo e frutto di determinazioni autonome.
L'unicità del disegno criminoso non si presume e deve risultare da indicatori concreti, tra cui omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione almeno nelle linee essenziali.
"tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memoria e fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica"
Le memorie depositate oltre i termini previsti sono tardive e non devono essere prese in considerazione dalla Corte di cassazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause esimenti, di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura del compendio fattuale o a una nuova valutazione delle prove, ma deve limitarsi a verificare la tenuta logica e giuridica della motivazione impugnata.
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la presenza di concreti indici dell'unitarietà del disegno criminoso; non è sufficiente l'astratta possibilità di ricondurre più fatti a un medesimo programma delittuoso.
- La distanza temporale tra i reati, la loro disomogeneità e le diverse modalità esecutive possono legittimamente escludere la configurabilità di un vincolo continuativo, specie quando i fatti appaiono frutto di autonome determinazioni estemporanee.
- Una censura che si limiti a contrapporre al provvedimento impugnato una diversa lettura dei medesimi dati fattuali è inammissibile in cassazione se non confronta specificamente le argomentazioni decisive della decisione impugnata.
- Nel giudizio camerale di legittimità le memorie e le produzioni difensive depositate oltre i termini di legge non possono essere prese in considerazione.
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