Cassazione Penale, Sentenza n. 10732/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentata importazione di cocaina con l'aggravante della transnazionalita'. Le censure comprendevano: a) insufficienza e travisamento delle prove, con particolare riferimento alle intercettazioni che non conterrebbero chiari riferimenti a stupefacenti; b) errata applicazione dell'aggravante della transnazionalita', per assenza di un gruppo organizzato stabile operante in piu' Stati e nonostante l'assoluzione dal reato associativo; c) vizi nell'applicazione della recidiva e mancata valutazione delle attenuanti generiche, nonche' omissione di specifico richiamo all'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto le censure generiche e non sufficientemente specifiche per contestare la motivazione congrua della Corte d'Appello che aveva, per relationem, condiviso la motivazione del primo giudice. Ha confermato la sussistenza dell'aggravante della transnazionalita' sulla base del quadro probatorio complessivo (ruolo dei ricorrenti nei rapporti con lo JIMENEZ, pianificazione dell'arrivo e trasformazione del mezzo, disponibilita' di un 'chimico', coinvolgimento di un comandante di nave e transito Venezuela-Spagna-Italia). Ha escluso la fondatezza delle doglianze sulla recidiva, ritenendo regolarmente contestata la recidiva in calce alle imputazioni e ha dichiarato inammissibili le doglianze nuove o non adeguatamente riportate nel riepilogo dei motivi di appello (compreso il rilievo connesso all'art. 133). Ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche alla luce della motivazione di merito che ha valorizzato la determinazione dolosa e la mancanza di elementi positivi rilevabili. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge n.146 del 2006, art. 4 (transnazionalita')
Per l'aggravante della transnazionalita' e' necessario che alla consumazione del reato contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato: devono emergere stabilita' dei rapporti, una minima organizzazione, non occasionalita' dell'attivita' e la finalizzazione alla realizzazione di reati e al conseguimento di un vantaggio materiale
La mancata indicazione dell'art. 133 nel riepilogo dei motivi di appello rende inammissibile la relativa censura proposta per la prima volta in cassazione; il principio e' che questioni non dedotte correttamente in appello non possono poi essere sollevate in cassazione
Giurisprudenza della Cassazione sul metodo della motivazione per relationem (es. Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 e conformi)
La Corte d'appello puo' motivare per relationem quando l'impugnazione si limita a riproporre questioni gia' esaminate o propone censure generiche; se invece l'appello contiene censure specifiche e non sviluppate nel giudizio anteriore, la motivazione per relationem e' viziosa
Massime di principio
- Se l'appello riproduce in termini generici le stesse contestazioni gia' esaminate in primo grado, la Corte d'appello puo' motivare per relationem e la Cassazione tende a ritenere inammissibili o infondate le doglianze non specificate
- L'aggravante della transnazionalita' richiede elementi del contesto che dimostrino stabilita' e organizzazione dell'attivita illecita su piu' Stati; anche in assenza di una condanna per associazione, prove circostanziali organiche possono giustificare l'aggravante
- Le questioni non comprese nel riepilogo dei motivi di appello o introdotte per la prima volta in cassazione sono, in genere, inammissibili; il difensore deve quindi contestare espressamente nel riepilogo le violazioni dedotte
- La semplice vaghezza di una censura (es. 'insufficienza degli indizi' senza indicare quali elementi sarebbero travisati e perche') e' spesso insufficiente per riesumare valutazioni di merito gia' motivate dai giudici di merito
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche e' necessario fornire elementi concreti e valutabili che contrappongano la 'reale personalita'' o le modalita' del fatto alla motivazione negativa del giudice; l'ammissione degli addebiti, da sola, puo' essere insufficiente se il quadro probatorio e' solido
- In presenza di prove complesse (intercettazioni, pianificazioni logistiche, ruoli dei diversi partecipanti), la valutazione complessiva puo' legittimare la conferma della condanna anche se singoli elementi non sono esplicitamente chiari
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10688/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10689/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10690/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10691/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10693/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10695/2023 del 14/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →