Cassazione Civile, Ordinanza n. 05784/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare avviata da un creditore fondiario contro una società mutuataria per il recupero di un credito garantito da ipoteca volontaria su terreni e fabbricati. Nel corso dell’esecuzione il giudice aveva richiesto, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., integrazioni documentali sulla continuità delle trascrizioni e sui titoli di provenienza dei beni; la documentazione integrativa era stata depositata oltre il termine assegnato. Il giudice dell’esecuzione aveva quindi dichiarato l’estinzione della procedura per inefficacia del pignoramento. La cessionaria del credito aveva proposto reclamo al tribunale, che era stato rigettato, e poi appello, accolto solo in parte dalla Corte d’appello, che aveva disposto la prosecuzione dell’esecuzione limitatamente ai terreni e confermato la cessazione quanto ai fabbricati. La società esecutata ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 617 c.p.c., sostenendo che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione emessi nel corso della procedura e le doglianze contro di essi avrebbero dovuto essere fatti valere solo con opposizione agli atti esecutivi, sicché il reclamo ex art. 630 c.p.c. sarebbe stato inammissibile; gli altri motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ha ritenuto che l’ordinanza con cui era stata dichiarata la chiusura anticipata/improcedibilità della procedura per mancato deposito tempestivo della documentazione ex art. 567 c.p.c. non fosse impugnabile con reclamo ex art. 630 c.p.c., ma solo con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ha inoltre escluso la possibilità di conversione del reclamo in opposizione, poiché mancava la fase sommaria tipica dell’opposizione esecutiva. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reclamo non poteva essere proposto. Sono state poste a carico della resistente le spese di tutti i gradi e sono rimasti assorbiti gli altri motivi. Non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata produzione tempestiva della documentazione richiesta dal giudice dell’esecuzione può condurre all’inefficacia del pignoramento e alla chiusura anticipata della procedura; se però il giudice richiede documentazione ulteriore rispetto a quella tipizzata dalla norma, la sanzione non si colloca nell’estinzione tipica ma in una forma di improseguibilità della procedura.
I provvedimenti del giudice dell’esecuzione che definiscono la procedura in ipotesi diverse da quelle di estinzione tipica devono essere impugnati con opposizione agli atti esecutivi, non con reclamo.
Il reclamo contro l’ordinanza di estinzione è ammissibile solo per le cause tipiche di estinzione previste dal codice; fuori da tali ipotesi il rimedio è inammissibile.
Quando il rimedio proposto non poteva essere introdotto, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata.
art. 186 bis disp. att. c.p.c.
L’opposizione agli atti esecutivi richiede la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, non essendo convertibile un reclamo deciso dal collegio in opposizione esecutiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione sull’ulteriore contributo unificato non si applica quando la Corte pronuncia cassazione senza rinvio per inammissibilità originaria del rimedio, anziché rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- I provvedimenti del giudice dell’esecuzione che dichiarano la chiusura anticipata della procedura per ragioni diverse dalle cause tipiche di estinzione previste dal codice non si impugnano con reclamo ex art. 630 c.p.c., ma con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- La mancata osservanza di un ordine del giudice dell’esecuzione di depositare documentazione ulteriore rispetto a quella espressamente richiesta dall’art. 567 c.p.c. non integra necessariamente un’estinzione tipica, ma può determinare una improseguibilità dell’esecuzione qualificabile come estinzione atipica.
- Il reclamo erroneamente proposto al posto dell’opposizione agli atti esecutivi non è convertibile in quest’ultima quando non sia stata svolta la fase sommaria propria del procedimento di opposizione davanti al giudice dell’esecuzione.
- L’inammissibilità originaria del rimedio esperito contro il provvedimento esecutivo comporta la cassazione senza rinvio della decisione che abbia esaminato il gravame nel merito, poiché il giudizio non avrebbe dovuto essere instaurato in quella forma.
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