Cassazione Civile, Ordinanza n. 41366/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agente della riscossione, ritenendo adeguatamente documentata la notifica di un avviso di accertamento esecutivo relativo al recupero di IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2012. Nel giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate ha notificato controricorso; la cancelleria ha però certificato che il ricorso non era stato iscritto a ruolo né depositato nei termini prescritti. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile d'ufficio per mancato deposito, nonostante la conoscenza del suo contenuto da parte della parte intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché non depositato/iscritto a ruolo nei termini, rilevando che il potere di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità sussiste anche quando il ricorso non è stato depositato, se la parte intimata ne ha comunque portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di definizione del ricorso in senso sfavorevole al ricorrente, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore contributo unificato è parametrato a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nei termini prescritti comporta la sua improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte.
- Il potere di dichiarare l'improcedibilità non viene meno se il controricorrente ha comunque portato il ricorso a conoscenza della Corte mediante controricorso.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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