Cassazione Penale, Sentenza n. 03187/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma del giudizio abbreviato di primo grado, aveva dichiarato la Corvino colpevole del reato previsto dall'art. 640-bis c.p. (indebita percezione di prestazioni a sostegno del reddito) rilevando l'inclusione nel nucleo familiare del coniuge e il superamento dei limiti reddituali/ patrimoniali. La ricorrente deduceva: 1) difetto di legittimazione attiva ed erronea valutazione dell'elemento oggettivo e del dolo, sostenendo che la dichiarazione al RdC era stata compilata in buona fede e che i beni del coniuge non erano rilevanti o non superavano i limiti; 2) illegittimità e vizio di motivazione nella sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata (sanzione abrogata), con violazione dell'art. 25 Cost. e con revoca illogica della sospensione condizionale concessa dal primo giudice; 3) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. per aver disposto la sostituzione della pena in assenza del consenso dell'imputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo relativo alla sostituzione della pena con la libertà controllata, annullando senza rinvio la parte della sentenza di appello che aveva operato tale sostituzione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto: la Corte ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione di merito sulla responsabilità e sul superamento dei limiti di accesso al reddito di cittadinanza, mentre ha ravvisato che la Corte d'appello non poteva disporre la conversione della pena ex officio in assenza di una specifica e motivata richiesta nell'atto di appello (violazione del principio devolutivo e delle regole sull'inammissibilità delle censure mal formulate). In conseguenza, l'annullamento è stato disposto senza rinvio e senza ulteriori statuizioni in tema di pena sostitutiva (non risultando revocata la sospensione condizionale).
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto integrato il reato di indebita percezione di prestazioni a sostegno del reddito sulla base dell'inclusione nel nucleo familiare del coniuge e del superamento dei limiti reddituali/patrimoniali; la Corte di cassazione non ha censurato questa valutazione di merito.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione all'applicazione di una sanzione abrogata (libertà controllata). Si lamentava un possibile contrasto con il principio di legalità/irretroattività delle norme penali; la Cassazione ha deciso però la questione sulla base di profili processuali (inammissibilità) senza entrare nel merito costituzionale.
Norma riferita nella contestazione sulla sostituzione della pena; evocata dalla difesa come parametro processuale per la conversione della pena, ma la Corte ha fondato la decisione sulla mancanza di specifica richiesta in appello e sul principio devolutivo.
Richiamata in relazione alla presunta necessità del consenso dell'imputato per modifiche della pena; la pronuncia ha rilevato l'assenza di acquisizione del consenso come profilo critico, ma ha disposto l'annullamento soprattutto per inammissibilità dell'atto di appello sul punto.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamiato per affermare che l'elenco di benefici/diminuzioni previsto dall'art. 597 è tassativo e che la conversione della pena detentiva in pena sostitutiva non rientra tra gli interventi che il giudice d'appello può adottare d'ufficio.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597
Norma che disciplina le modalità di acquisizione del consenso alla sostituzione della pena nel giudizio d'appello in camera di consiglio senza partecipazione delle parti; la Cassazione la indica come conferma del principio devolutivo e della necessità di rispettare le forme di acquisizione del consenso.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la valutazione della prova). La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e meramente reiterativo dell'appello, non contestando adeguatamente la motivazione di merito.
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i contenuti dell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'appello non avesse formulato in modo specifico e motivato la richiesta di pena sostitutiva, rendendo inammissibile il relativo motivo.
art. 591, comma 1, lett. c) e comma 4, cod. proc. pen.
Previsioni processuali sull'inammissibilità dell'appello e sul potere/dovere del giudice di rilevare di ufficio cause di inammissibilità; la Corte ha applicato tali principi dichiarando inammissibile il motivo sull'applicazione della pena sostitutiva e ordinando l'annullamento della statuizione di secondo grado.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può convertire d'ufficio una pena detentiva breve in una pena sostitutiva se l'appellante non ha formulato nell'atto di impugnazione una richiesta specifica e motivata in tal senso: la conversione non rientra tra i benefici automaticamente valutabili ex officio.
- Le questioni di inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità vanno dichiarate d'ufficio in ogni grado e comportano l'impossibilità per la Corte d'appello di decidere sul punto, potendo la Cassazione annullare la statuizione illegittima senza rinvio quando il thema decidendum sia esaurito dalla declaratoria di inammissibilità.
- La mancata acquisizione del consenso dell'imputato (nei casi previsti, p.es. giudizio in camera di consiglio) costituisce un profilo critico quando si intenda applicare una pena sostitutiva; le norme speciali (es. art. 598-bis c.p.p.) prevedono modalità specifiche per l'acquisizione del consenso e richiamano il principio devolutivo.
- In cassazione le censure di fatto o di valutazione probatoria devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche o semplicemente alternative alla lettura del giudice di merito sono inammissibili.
- Quando la Corte d'appello applica una statuizione in violazione delle regole processuali sul procedimento d'appello (es.: applicazione di una sanzione abrogata o conversione non richiesta), la Cassazione può rimuovere la statuizione errata in via diretta anche senza rinvio, se il vizio è assorbente e il giudizio successivo sarebbe superfluo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02919/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02920/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02921/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02922/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02923/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02924/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →